Dal 15 settembre al via la presentazione delle domande per il bonus psicologo
La procedura è inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento
Con la circolare n. 124 di ieri, 11 settembre 2025, l’INPS ha fornito nuove indicazioni operative per la fruizione del c.d. “Bonus psicologo” per l’anno 2025, facendo seguito al DM 10 luglio 2025 e al messaggio n. 2460 dello scorso 11 agosto.
Si ricorda che il bonus psicologo consiste in un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia considerato l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica per effetto dell’emergenza da COVID-19 e della conseguente crisi socio-economica ed è stato introdotto per il solo 2022 dall’art. 1-quater comma 3 del DL 228/2021, per poi essere stato reso strutturale dal 2023, con alcune modifiche, dall’art. 1 comma 538 della L. 197/2022.
Per quanto concerne l’ambito applicativo, l’INPS sottolinea che il bonus psicologo è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
- residenza in Italia;
- valore dell’ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 50.000 euro.
Per sostenere le persone con ISEE più basso l’importo del beneficio – fino a 50 euro per ogni seduta – è parametrato all’ISEE; in particolare, l’importo massimo è stabilito in:
- 1.500 euro per ogni beneficiario, se l’ISEE è inferiore a 15.000 euro;
- 1.000 euro per ogni beneficiario, se l’ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;
- 500 euro per ogni beneficiario, se l’ISEE è superiore a 30.000 e non superiore a 50.000.
Come già reso noto con il messaggio n. 2460/2025, la domanda per accedere al bonus psicologo per l’anno 2025 può essere presentata dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025. Operativamente, la domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web dell’Istituto, direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS). Il servizio è raggiungibile al percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Strumenti”, “Vedi tutti”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
- Contact Center Multicanale.
In merito, l’Istituto precisa che la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti della Provincia autonoma di Trento in quanto tale Provincia ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare il beneficio.
Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario. Inoltre, il beneficio può essere richiesto per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell’amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall’amministratore di sostegno.
Saranno considerate inammissibili le domande:
- prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- presentate fuori dai termini indicati.
Terminato il periodo di presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio. Le graduatorie sono distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza e tengono conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Nel provvedimento di accoglimento della domanda è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa.
Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L’erogazione dell’importo spettante avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate (nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione).
Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del bonus psicologo utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
In merito, l’Istituto evidenzia come, a decorrere dall’annualità 2025:
- decadono dal benefico i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda (in questo caso i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta);
- si provvede una sola volta allo scorrimento delle graduatorie.
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