ACCEDI
Venerdì, 12 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Con l’adesione alla rottamazione la sospensione diventa estinzione del processo

La norma di interpretazione autentica contenuta nella legge di conversione del DL 84/2025 ha effetti dubbi nel processo

/ Rebecca AMATO

Venerdì, 12 settembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

In sede di conversione del DL 84/2025 nella L. 108/2025, il legislatore ha introdotto una norma di interpretazione autentica sull’estinzione del processo tributario a seguito di adesione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022.

Si tratta dell’art. 12-bis del DL 84/2025, che fornisce l’interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 della L. 197/2022, che al secondo periodo stabilisce: “L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
I processi, quindi, sono sospesi su istanza di parte, sino al perfezionamento della rottamazione, e l’estinzione avviene solo producendo in giudizio i bollettini di pagamento di tutte le rate.

Con il neo introdotto art. 12-bis del DL 84/2025, invece, il legislatore fornisce una interpretazione della norma in senso quasi opposto alla norma medesima, stabilendo che il giudice tributario deve dichiarare subito l’estinzione del giudizio sui carichi rottamati a fronte del pagamento della sola prima rata e non di tutte le rate.
Sicché, “l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione”, a opera di una delle parti processuali (contribuente, ente impositore o Agenzia delle Entrate-Riscossione), della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 1 comma 235 della L. 197/2022), della comunicazione in esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 1 comma 241 della L. 197/2022) e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

Viene recepito un orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui l’estinzione va dichiarata anche se non sono pagate tutte le rate, in quanto la rottamazione dei ruoli si perfeziona con l’accettazione della domanda a cui consegue l’estinzione del processo (Cass. 11 settembre 2024 n. 24428, cui è seguita la rimessione alle Sezioni Unite del 5 marzo 2025 n. 5830).
Con detta produzione documentale, che potenzialmente può essere già agli atti nel fascicolo d’ufficio in quanto strumentale alla sospensione del giudizio derivante dalla presentazione dell’istanza di rottamazione, consegue la dichiarazione d’ufficio di estinzione del giudizio.

Il secondo periodo dell’art. 12-bis del DL 84/2025 specifica che l’estinzione del giudizio determina l’immediata inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato, oltre all’acquisizione delle somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti suddetti che non sono rimborsabili.
La nuova norma essendo di interpretazione autentica, si applica ai processi pendenti e ha valenza rispetto ai processi già sospesi.

Possibile rimessione alla Corte Costituzionale

Escludendo che siano le Corti di Giustizia tributaria in autonomia a revocare il provvedimento di sospensione del processo e adottare il relativo provvedimento di estinzione, prevedibilmente sarà la parte pubblica a chiedere la revoca della sospensione al fine di ottenere detta estinzione.
Tale interesse può emergere, ad esempio, ove il giudizio penda in secondo grado e la rottamazione sia insoluta e, magari, in primo grado era stata persino ridotta la pretesa.
Considerato che la sentenza di primo grado non avrebbe più efficacia in applicazione dell’art. 12-bis citato e la rottamazione sarebbe ormai decaduta perché insoluta, l’agente della riscossione avrebbe nuovamente pieno titolo a vantare la pretesa originaria.

Il contribuente, dal canto suo, in applicazione del divieto di ne bis in idem non avrebbe più possibilità di riproporre il giudizio, però potrebbe opporre al decreto di estinzione il reclamo ex art. 28 del DLgs. 546/92 o appellare la sentenza.
Infatti, egli potrebbe chiedere al giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale per lesione al diritto di difesa in quanto, attenendosi all’art. 1 comma 236 della L. 197/2022, confidava sul fatto che in caso di mancato pagamento delle rate potesse riprendere il processo e non che, per effetto della norma sopravvenuta, il processo si estinguesse dopo il pagamento della prima rata con inefficacia della sentenza di merito anche se a lui favorevole.

TORNA SU