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Sabato, 22 novembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nelle imprese TLC retribuzioni in aumento da gennaio

In aumento dello 0,2%, sempre da gennaio, il contributo a carico del datore di lavoro per il Fondo Telemaco

/ Andrea MEROLA

Sabato, 22 novembre 2025

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L’Accordo sottoscritto lo scorso 11 novembre tra Assotelecomunicazioni-ASSTEL e le OO.SS. di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil) rinnova per il triennio 2023-2025 e per il triennio 2026-2028 la disciplina collettiva derivante dal CCNL 12 novembre 2020 (Codice CNEL: K411; si veda “Nuovo Fondo di solidarietà nel settore delle telecomunicazioni” del 16 dicembre 2020), applicabile al personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione.

Previsti incrementi del trattamento economico minimo (TEM), costituito da paga base, ex contingenza ed EDR confederale (Protocollo 31.7.92), con tempistiche e valori differenziati per il settore CRM/BPO (Customer Relationship Management - Business Process Outsourcing).

Per la generalità dei lavoratori gli incrementi si applicano dalle decorrenze del 1° gennaio 2026, del 1° dicembre 2026, del 1° luglio 2027 e del 1° dicembre 2028, con un aumento medio complessivo pari a 298 euro rapportato al livello 5 della scala classificatoria. Per il settore CRM/BPO le decorrenze previste sono invece quelle del 1° aprile 2026, del 1°  dicembre 2026, del 1° dicembre 2027, del 1° luglio 2028 e del 1° dicembre 2028 con un aumento medio complessivo pari a 288 euro, anche in questo caso rapportati al livello 5.

Di seguito si riportano i valori del TEM applicabili alla generalità dei lavoratori dal prossimo mese di gennaio ottenuti sommando le tranche di aumento indicate nell’Accordo ai valori del TEM già in vigore da ottobre 2022: liv. Q, 2.487,93 euro; liv. 7, 2.487,93 euro; liv. 6, 2.268,50 euro; liv. 5S, 2.014,74 euro; liv. 5, 1.948,73 euro; liv. 4, 1.805,89 euro; liv. 3, 1.670,50; liv. 2, 1.531,85 euro; liv. 1, 1.375,40 euro. Di seguito invece gli importi per il settore CRM/BPO previsti da aprile 2026: liv. Q, 2.419,25 euro; liv. 7, 2.419,25 euro; liv. 6, 2.207,43 euro; liv. 5S, 1.962,41 euro; liv. 5, 1.898,73 euro; liv. 4, 1.760,82 euro; liv. 3, 1.630,14 euro; liv. 2, 1.496,31 euro; liv. 1, 1.345,28 euro.

Tra le novità di carattere normativo, in primo luogo si segnala l’introduzione a decorrere dal 1° luglio 2026 di un nuovo modello di classificazione del personale, articolato in 4 aree professionali all’interno delle quali i lavoratori saranno ricondotti sulla base dei seguenti elementi distintivi: grado di skill richieste, gestione delle complessità (problem solving), autonomia nel ruolo e relazioni di lavoro con interlocutori interni o esterni. Per le relative declaratorie si rimanda al testo integrale dell’Accordo.

In materia di lavoro a tempo determinato, le Parti hanno individuato nella realizzazione di attività, opere o servizi connesse all’introduzione di innovazioni tecnologiche, nel lancio o nello sviluppo di nuovi prodotti o servizi, nelle modifiche all’assetto organizzativo o dei processi produttivi, nella realizzazione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali e, infine, nella realizzazione di attività che per la quantità o la specificità del prodotto, del servizio o delle relative lavorazioni richieste non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo o che richiedano l’utilizzo di professionalità o specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate, le causali aggiuntive che, in virtù della delega nei confronti della contrattazione collettiva operata dall’art. 19 comma 1 lett. a) del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81, legittimano un termine di durata complessivo del rapporto eccedente i 12 mesi, purché compreso entro i 24 mesi di legge.

Per quanto riguarda la contribuzione al Fondo Telemaco (previdenza complementare), la quota a carico del datore di lavoro da gennaio 2026 passa dall’attuale 1,40% all’1,60%.
Prevista infine, entro il 1° luglio 2026 l’introduzione dell’assistenza sanitaria integrativa, con la previsione di una contribuzione a carico del datore di lavoro pari a 120 euro annui per ciascun lavoratore.

Per quanto concerne le altre novità, tra le quali si segnala anche il rafforzamento delle tutele per le donne vittime di violenza di genere e l’implementazione del lavoro agile, si rinvia al testo integrale dell’Accordo.

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