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Contribuzione figurativa ai lavoratori in aspettativa politica o sindacale con verifica dell’atto del datore

/ REDAZIONE

Sabato, 22 novembre 2025

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Con il messaggio n. 3505 di ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti sull’accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale o politica, ai sensi dell’art. 31 della L. 300/70 e dell’art. 3 del DLgs. 564/96.

Premesso che il menzionato art. 31 prevede il diritto dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali e nazionali di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato, l’INPS ricorda i presupposti essenziali per l’accredito figurativo: il possesso della documentazione richiesta dall’art. 3 del DLgs. 564/96 e la sospensione mediante aspettativa non retribuita di un rapporto di lavoro subordinato soggetto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS).

Da ciò deriva che, ai fini dell’accredito figurativo in esame, sia necessaria la verifica dell’atto adottato dal datore di lavoro con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa, datato e sottoscritto per esteso da quest’ultimo; atto che deve avere necessariamente data antecedente al periodo di aspettativa concesso.

L’INPS sottolinea, poi, richiamando i commi 1 e 2 del menzionato art. 3 del DLgs. 564/96, come per il riconoscimento della contribuzione figurativa in esame, l’incarico sindacale debba essere conferito con atto scritto e con una investitura formale, non essendo rilevante verificare l’attività concretamente svolta; in tal senso si è espressa anche la Cassazione, che ha ricondotto la legittimità dell’accredito figurativo alla sola verifica della regolarità formale dell’investitura e della conformità statutaria della carica (cfr. Cass. n. 3853/2023).

Pertanto, conclude l’ente, al fine di garantire uniformità di comportamenti nell’istruttoria della prestazione in esame, le Strutture territoriali dovranno esaminare – o riesaminare in autotutela – eventuali ricorsi non ancora definiti, verificando che la documentazione trasmessa dagli interessati soddisfi i requisiti di legge così come esposti.

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