Regime di esenzione IVA anche per il servizio di gestione sinistri
La Cassazione si è pronunciata in merito alle prestazioni di riassicurazione
La Cassazione, con le sentenze n. 31012 e n. 31014 depositate il 26 novembre 2025, ha riconosciuto l’applicabilità del regime di esenzione IVA per un’impresa assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo assistenza (c.d. ramo 18), nonché all’esercizio dell’attività di riassicurazione e dotata di una centrale operativa dedicata alla gestione dei sinistri.
In particolare, nel caso esaminato nella sentenza n. 31012/2025, il regime di esenzione era legittimamente applicabile alle prestazioni di gestione dei sinistri rese nei confronti di altre compagnie assicurative, in forza di apposite convenzioni, in concomitanza di contratti di riassicurazione.
Anche nel caso della sentenza n. 31014/2025, veniva riconosciuto il regime di esenzione per i servizi di gestione e liquidazione dei sinistri erogati dal ramo assistenza.
Per quanto concerne il ramo assistenza (c.d. ramo 18), esso è disciplinato dal Codice delle assicurazioni (art. 2 comma 3 n. 18 del DLgs. 209/2005) e consiste nell’offrire un aiuto immediato entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito (art. 175 del DLgs. 209/2005).
Si pensi al caso del soccorso stradale, della riparazione del veicolo sul posto, dell’invio di un’auto sostitutiva, dell’assistenza sanitaria durante un viaggio.
Il Regolamento ISVAP n. 10/2008 consente di cedere a un’altra impresa assicurativa una quota massima del 90% dei premi e dei sinistri del ramo stesso, di fatto affidando a un diverso soggetto passivo IVA la riassicurazione del ramo.
Si ricorre al contratto di riassicurazione, tipicamente, quando una compagnia non possiede una propria struttura organizzativa volta a erogare le prestazioni assicurative di assistenza e, quindi, stipula un accordo con un diverso soggetto al quale viene trasferita una quota dei premi incassati per le coperture di assistenza, a fronte dell’assunzione di una corrispondente quota del rischio. Inoltre, la società riassicuratrice assume l’incarico di fornire agli assicurati gli aiuti previsti dalla copertura assicurativa (sia per la quota di rischio direttamente assunta, sia per la quota residuale).
In materia di intermediari assicurativi, si è espressa la Corte di Giustizia Ue, sentenza 22 ottobre 2009 causa C-242/08, affermando che si configura come “operazione di assicurazione” l’attività svolta dall’impresa di riassicurazione, la quale si prende carico dell’impegno assunto dal primo assicuratore.
La Cassazione, nella sentenza n. 31012/2025, pertanto, riconosce il regime di esenzione IVA per le prestazioni di assistenza svolte direttamente dalla centrale operativa della società riassicuratrice.
In ambito nazionale, tale regime è disciplinato dall’art. 10 comma 1 n. 2) del DPR 633/72, secondo cui sono esenti dall’imposta le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio. A livello unionale, invece, si applica l’art. 135 § 1 lett. a) della direttiva 2006/112/Ce, in virtù del quale gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite, “le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione”.
Interessanti sono le interpretazioni fornite, al riguardo, dalla Corte di Giustizia Ue.
In particolare, con la sentenza 9 marzo 2023, causa C-42/22, è stato affermato – in coerenza con altri precedenti giurisprudenziali – che le esenzioni di cui all’art. 135 § 1 della direttiva devono essere interpretate restrittivamente e in modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri. Tale regola di interpretazione restrittiva non significa, però, che i termini usati per specificare le citate esenzioni “debbano essere interpretati in un modo che privi tali esenzioni dei loro effetti”.
L’obiettivo della fattispecie di esenzione relativa alle operazioni di assicurazione e riassicurazione, comprese le prestazioni degli intermediari “attiene essenzialmente alla difficoltà di determinare la base imponibile corretta dell’IVA per i premi assicurativi connessi alla copertura del rischio”. Emerge dalla giurisprudenza della Corte Ue che più prestazioni formalmente distinte devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti e il suddetto contenuto si rinviene nello schema della riassicurazione (si veda la citata causa C-242/08).
Viene, da ultimo, precisato che non è incompatibile con la decisione assunta dalla stessa Corte di Giustizia in tema di gestione dei sinistri (causa C-472/03 e causa C-40/15), secondo la quale non possono essere inclusi tra le operazioni di assicurazione i servizi di liquidazione dei sinistri forniti in nome e per conto di un assicuratore e svolte da soggetto non assicuratore. Nella causa C-472/03, infatti, i servizi forniti (inclusivi della liquidazione dei sinistri) non avevano la natura di operazioni di assicurazione né erano prestazioni caratteristiche di un intermediario. Nella causa C-40/15, invece, la società di gestione dei sinistri non era vincolata da un rapporto contrattuale nei confronti dell’assicurato, né si era impegnata a garantire a quest’ultimo la copertura di un rischio.
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