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FISCO

Prorogato al 2026 solo lo speciale superbonus eventi sismici entro i 400 milioni

La proroga del superbonus è limitata al caso di opzione di cessione e sconto sul corrispettivo

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Mercoledì, 1 ottobre 2025

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La proroga al 2026 del superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020 e della sua fruibilità mediante le opzioni di sconto in fattura e cessione a terzi di cui all’art. 121 del DL 34/2020 opera limitatamente agli “interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza […] esclusivamente nei casi disciplinati dall’articolo 2, comma 3-ter.1 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11”.

Così recita il nuovo comma 8-ter.1 dell’art. 119 del DL 34/2020, inserito dall’art. 4 comma 2 del DL 30 giugno 2025 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025 n. 118.
I casi disciplinati dall’art. 2 comma 3-ter.1 del DL 11/2023 sono quelli che si riferiscono a interventi per i quali le istanze di contributo siano state presentate successivamente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), a condizione che rientrino nel “contingente” di 400 milioni di euro, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, monitorato dalla struttura commissariale per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

A tale proposito, giova ricordare che, già lo scorso 20 dicembre 2024, la predetta struttura commissariale, sulla base delle istanze presentate, ha comunicato il raggiungimento del “tetto massimo” di 330 milioni di euro relativo agli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Nonostante il comma 7-bis dell’art. 121 del DL 34/2020 continui a recitare che, relativamente alle spese detraibili ai fini del superbonus di cui al precedente art. 119, le opzioni di sconto e cessione sono esercitabili solo sulle spese sostenute sino al 31 dicembre 2025, la proroga al 2026 delle opzioni è “assicurata” dall’ultima parte del nuovo comma 8-ter.1 dell’art. 119 del DL 34/2020, laddove la norma recita che essa concerne “gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater […] per i quali è esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del presente decreto”.

Per altro, lo specifico richiamo agli “incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater”, senza il richiamo anche di quelli di cui al comma 4-ter, implica che non è sul tavolo la possibilità di rinunciare al contributo per la ricostruzione e beneficiare dello “speciale superbonus eventi sismici” nella misura del 110%, con fruizione mediante opzioni di sconto e cessione, nella forma “rafforzata dei tetti massimi di spesa detraibile superbonus maggiorati del 50%”, rinunciando al contributo per la ricostruzione altrimenti spettante.

Giova sottolineare che, in ogni caso, la proroga al 2026 non riguarda tutti quegli interventi che rientrano nello “speciale superbonus eventi sismici” di cui al comma 8-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 per i quali la possibilità di continuare a beneficiare del superbonus nella misura al 110% con opzione di sconto o cessione sulle spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 discende non dal disposto dell’art. 2 comma 3-ter.1 del DL 11/2023, bensì dalla norma transitoria di cui al comma 3 dell’art. 1 del DL 39/2024.

Per questi interventi, che possono consistere sia in interventi per i quali il superbonus si applica sulle spese eccedenti a quelle coperte dal contributo per la ricostruzione, ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater dell’art. 119 del DL 34/2020, sia in interventi per i quali il superbonus si applica con la maggiorazione del 50% dei tetti massimi di spesa detraibile, previa rinuncia al contributo per la ricostruzione, ai sensi del comma 4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, rimane fermo il termine del sostenimento della spesa entro il 31 dicembre 2025, sia ai fini delle possibilità di beneficiare del superbonus, sia ai fini di fruirne nella forma opzionale di sconto sul corrispettivo in fattura e cessione a terzi del credito d’imposta.

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