Necessario un nuovo ruolo anche se il contribuente ha perso in appello
Ruolo originario da annullare dopo la sentenza di primo grado
Gli avvisi di accertamento sono atti immediatamente esecutivi, per cui la proposizione del ricorso non sospende l’esecutività del medesimo.
Infatti, la riscossione delle somme può avvenire sia mediante cartella di pagamento (sistema ordinario per l’accertamento delle imposte d’atto), sia tramite affidamento diretto all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (è il caso dell’art. 29 del DL 78/2010, sugli accertamenti esecutivi).
Ove vi sia un fondato pericolo per la riscossione, l’ente della riscossione può procedere mediante iscrizione a ruolo straordinario ai sensi dell’art. 15-bis del DPR 602/73, il quale prevede che “nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo”.
In questa ipotesi la riscossione può avvenire per l’intero e a prescindere dal ricorso.
Tale situazione può divenire problematica quando il ricorso sull’accertamento sia totalmente o parzialmente accolto, ciò considerato che la sentenza è sempre immediatamente esecutiva ex art. 69 del DLgs. 546/92.
Di recente, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 21974/2025, ha stabilito che, nel caso in cui la sentenza di primo grado abbia accolto interamente il ricorso, ma in secondo grado vi sia un ribaltamento della medesima, la cartella di pagamento originariamente emessa non ha valore.
Sicché, ai fini della riscossione, occorre che vi sia una nuova iscrizione a ruolo con successiva notifica della (nuova) cartella di pagamento.
I giudici di legittimità hanno specificato che la “legittimità o meno della cartella di pagamento deve essere valutata al momento della sua emissione e notifica e, in caso di annullamento giudiziario in primo grado degli avvisi di accertamento ad essa sottesi, questa deve essere, comunque, annullata, cosicché, nell’ipotesi di riforma della sentenza di annullamento degli avvisi di accertamento, la cartella di pagamento precedentemente emessa e di fatto non sgravata non può essere utilizzata, dovendo, invece, essere effettuata una nuova iscrizione a ruolo e dovendo essere emessa una nuova cartella di pagamento”.
La Cassazione, però, con la pronuncia n. 16094 del 10 giugno 2024, ha ritenuto comunque valido il ruolo formato in origine se il ricorso del contribuente è stato parzialmente accolto. Il ruolo rimane valido per la parte ancora in essere a seguito della sentenza in quanto la minor somma è comunque compresa nel medesimo senza che sia necessario sgravare gli importi e formarne uno ex novo.
Al riguardo i giudici di legittimità hanno avuto modo di spiegare che “la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l’ente di rinnovare l’iscrizione a ruolo, poiché la minor somma spettante per effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, onde ben può l’Ufficio adeguare «sua sponte» la richiesta di pagamento in conformità all’accertamento operato in sede giurisdizionale, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione”.
Come intuibile, i diversi approcci della Cassazione generano effetti differenti.
Se la sentenza di primo grado è a favore del contribuente la cartella di pagamento e il relativo ruolo ivi contenuto vanno annullati, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, ciò anche ove in secondo grado vi sia un ribaltamento della sentenza di primo grado.
Nel caso di annullamento solo parziale della pretesa tributaria, invece, il ruolo originario rimane sempre valido senza necessità di un nuovo ruolo.
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