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IMPRESA

Parametri consigliati per i compensi di advisor e professionista indipendente

L’UNGDCEC propone una best practice per la determinazione dei compensi

/ Francesco DIANA

Venerdì, 10 ottobre 2025

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L’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (UNGDCEC) ha diffuso, lo scorso 2 ottobre 2025, un documento con gli onorari consigliati aggiornati al 2025 (si veda “Dall’UNGDCEC gli onorari consigliati per i commercialisti” del 4 ottobre 2025). L’intento non è quello di (re) introdurre le tariffe professionali (abolite con la L. 27/2012), piuttosto di fornire una bussola a cui il professionista può far riferimento in occasione della determinazione del preventivo.

Diverse sono le aree interessate e, tra queste, particolare attenzione è dedicata a quella della crisi d’impresa: lo scopo è di consigliare dei parametri di riferimento che possano applicarsi alla determinazione del compenso del professionista nominato direttamente dal debitore.
Si tratta, nello specifico, della figura dell’advisor e del professionista indipendente ex art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019.

È esclusa, pertanto, la trattazione dei compensi per le figure professionali la cui nomina è legata ad un provvedimento giudiziario (ad es. curatore o commissario giudiziale) o amministrativo (ad es. esperto della composizione); per questi, del resto, il compenso è espressamente normato dal legislatore (art. 5 del DM 30/2012; art. 25-ter del DLgs. 14/2019).

Con riferimento all’advisor, il documento distingue tra le attività svolte nell’ambito della composizione negoziata della crisi da quelle rese nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Nel primo caso, oltre all’attività di assistenza nella predisposizione del piano di risanamento e del test pratico, si dà atto che l’advisor può prestare la propria assistenza nelle interlocuzioni con l’esperto e nelle trattative con tutte le parti interessate; inoltre, le attività espletate possono estendersi alla predisposizione del contratto e/o degli accordi di cui all’art. 23 del DLgs. 14/2019, piuttosto che alla predisposizione dell’accordo transattivo di cui all’art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019 e all’assistenza ai professionisti incaricati di attestarne la convenienza e la veridicità dei dati.

Analogamente, anche nel secondo caso, sono individuate le diverse attività espletate, tra cui anche quelle di assistenza a favore del debitore in ragione, ad esempio, delle interlocuzioni con gli organi della procedura (ad es. con il commissario giudiziale) o di specifici obblighi informativi (art. 44 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019).

I compensi proposti per l’advisor sono ancorati al parametro del passivo accertato, con previsione di scaglioni progressivi a cui sono applicate percentuali minime e massime. Il professionista deve orientarsi nella scelta della percentuale da applicare in ragione della diversa complessità dell’incarico; in tal senso, si può tener conto dello strumento scelto per la risoluzione della crisi, della natura liquidatoria o in continuità della procedura, la numerosità delle parti coinvolte, la necessità di operare il ridimensionamento e/o la riorganizzazione del personale, la dimensione della realtà aziendale interessata.

Per alcune attività specifiche come, ad esempio, per la presentazione di una proposta di transazione fiscale, piuttosto che per la necessità di ripresentare il piano di risanamento, sono individuate delle maggiorazioni del compenso nella misura tra il 20% e il 30%.
Una maggiorazione ulteriore del 15% è prevista nel caso in cui il professionista si occupi anche della gestione di licenziamenti collettivi e/o della riorganizzazione del personale.

Con riferimento al professionista indipendente, per le attestazioni di cui agli artt. 56 comma 3, 57 comma 4, 62 comma 2 lett. d), 63 comma 1, 64-bis comma 1-bis, 87 comma 3 e 88 comma 2 del DLgs. 14/2019, il compenso è determinato sempre sulla base del passivo accertato, con previsione di scaglioni progressivi a cui sono applicate percentuali minime e massime.

Maggiorazioni sono previste in caso di attestazioni “speciali” come, ad esempio, in occasione dell’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 99 del DLgs. 14/2019) piuttosto che ai fini del pagamento di crediti pregressi (art. 100 del DLgs. 14/2019).

Il compenso è ridotto del 40%, invece, nel caso in cui il professionista indipendente attesta la sola convenienza della proposta (e non anche la veridicità dei dati) nell’ambito dell’accordo fiscale di cui all’art. 23 comma 2-bis del DLgs. 14/2019.

Diverso il parametro (il valore dell’attivo oggetto di stima) nel caso dell’attestazione ex art. 84 comma 5 del DLgs. 14/2019. Analogamente, nel caso di attestazione ex art. 95 del DLgs. 14/2019, il parametro di riferimento è individuato nel valore del contratto con la P.A. determinato in ragione di quanto previsto dal DLgs. 36/2023 e ss. mm.

Nel caso in cui la prestazione, sia dell’advisor sia del professionista indipendente, sia resa a favore di un gruppo, i parametri dovranno essere applicati a ciascuna società interessata.

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