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Venerdì, 10 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

PROFESSIONI

Dal CNDCEC la clausola contrattuale per l’informativa ai clienti sull’uso dell’IA

La legge in materia entra in vigore oggi; l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è consentito esclusivamente per attività «ausiliarie»

/ Cecilia PASQUALE

Venerdì, 10 ottobre 2025

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Con un comunicato stampa, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha diffuso ieri un esempio di clausola, da inserire nel mandato professionale, per adempiere all’obbligo informativo verso il cliente sull’utilizzo dell’IA, introdotto dall’art. 13 comma 2 della L. 132/2025 (“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”), in vigore da oggi.

La disposizione in questione, che si applica ai professionisti intellettuali, prevede, al comma 1, che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale debba essere finalizzato “al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”; il comma 2 stabilisce che “per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.

Nell’esempio di clausola, che è inserita nella terza guida della collana “L’Aiuto Intelligente al Commercialista”, che sarà presentata nel corso del Congresso nazionale della categoria in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre, il cliente viene informato del fatto che:
- l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per attività “ausiliarie” (quali, ad esempio, la ricerca documentale e giurisprudenziale, la redazione di bozze e la predisposizione di contenuti non decisionali), mentre le valutazioni critiche, le decisioni e le responsabilità relative all’incarico restano in capo al professionista;

- l’impiego dell’intelligenza artificiale, quando implichi il trattamento di dati personali del cliente o di terzi, avviene nel rispetto delle norme sulla privacy contenute nel GDPR (Regolamento Ue 2016/679), nonché del Regolamento Ue 2024/1689 e della normativa nazionale;

- ove il cliente lo richieda, il professionista si impegna a comunicare in modo trasparente i dettagli sui sistemi di IA utilizzati, sulle loro finalità e sulle misure adottate per garantirne la correttezza, la sicurezza e la conformità normativa.

Il cliente, con richiesta motivata, può opporsi all’utilizzo

All’ultimo punto, è previsto che il cliente, con richiesta motivata, possa opporsi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte del professionista nell’adempimento dell’incarico.

Il modello di clausola in questione segue di pochi giorni il fac simile di informativa presentato da Confprofessioni e ANF, sostanzialmente analogo a quello predisposto dal CNDCEC, salvo per la mancata previsione del diritto del cliente di opporsi all’utilizzo dell’IA.

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