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IMPRESA

Fissate le regole sui contributi per le «staff house»

In base a quanto disposto dal DM 18 settembre 2025, gli immobili riqualificati devono essere destinati ai dipendenti per i 9 anni successivi

/ Carmela NOVELLA

Martedì, 7 ottobre 2025

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Con il DM 18 settembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre, il Ministero del Turismo ha dato attuazione alle prescrizioni di cui all’art. 14 del DL 95/2025 (c.d. DL “Omnibus”), conv. L. 118/2025.
Si ricorda che il comma 1 della norma in questione ha autorizzato lo stanziamento di contributi, per il triennio 2025-2027, destinati alla creazione, alla riqualificazione e all’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi forniti dai datori di lavoro ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, nonché al sostegno dei costi per la locazione dei medesimi alloggi sopportati dai suddetti lavoratori (si vedano “Nuove misure di sostegno per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo” del 4 luglio 2025 e “Contributi per le staff house estesi ai gestori di strutture termali” del 4 settembre 2025).

Il comma 4 dell’art. 14 ha demandato a un successivo decreto del Ministro del Turismo il compito di individuare: le tipologie di costo; le specifiche categorie dei soggetti beneficiari dei contributi (già genericamente elencati dal comma 2 dell’art. 14); le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo; i criteri per l’assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato; le procedure di erogazione; le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contributi nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 1; le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse stanziate.

Il DM 18 settembre 2025 ha dato attuazione a quanto sopra con: le disposizioni generali convogliate nel Titolo I; le norme, racchiuse nel Titolo II, inerenti ai “contributi in conto capitale” (ossia, quelli volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, delle staff house); gli articoli, contenuti nel Titolo III, dedicati ai “contributi di parte corrente” (vale a dire quelli volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi); le disposizioni finali di cui al Titolo IV.

Per la compiuta elencazione dei beneficiari dei contributi in conto capitale, l’art. 3 comma 1 del DM rinvia agli operatori che esercitano attività di impresa nel settore turistico identificati dai codici ATECO di cui alla tabella allegata. Il comma 2 chiarisce, poi, che coloro che presentano la proposta devono disporre dell’immobile oggetto del contributo in conto capitale “anche attraverso contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario”.

L’immobile oggetto dell’intervento deve essere destinato, per un periodo non inferiore a 9 anni successivi al completamento dell’investimento, a esclusivo favore dei dipendenti impiegati presso le strutture turistico-ricettive, con applicazione di un canone di locazione inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all’ambito territoriale. La violazione di tale vincolo di destinazione o l’applicazione di un canone superiore costituiscono, ex art. 9 comma 2 del DM, causa di decadenza dall’intero contributo erogato. A pena di inammissibilità della domanda di partecipazione alle procedure di assegnazione dei contributi in conto capitale è, inoltre, necessario che i richiedenti soddisfino determinate condizioni individuate dal comma 3 dell’art. 3 del DM (ad esempio, avere la sede legale e operativa in Italia).

In base al successivo comma 4, la partecipazione è aperta anche a società inattive con i codici ATECO di cui alla tabella allegata all’art. 3, purché dimostrino di aver iniziato le opere necessarie all’avvio dell’attività successivamente alla presentazione della domanda e comunque prima della concessione del beneficio. I progetti di investimento finanziabili attraverso i contributi in conto capitale devono garantire la disponibilità di almeno 10 posti letto per singolo intervento e devono essere assegnati ai dipendenti impiegati presso l’impresa turistico-ricettiva o gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Gli investimenti proposti devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di concessione del contributo (art. 4 del DM).

Ai sensi dell’art. 10 del DM, i potenziali beneficiari dei contributi volti a sostenere i costi di locazione degli alloggi destinati ai lavoratori coincidono con i possibili fruitori dei contributi in conto capitale. Tali soggetti devono avere la disponibilità degli immobili oggetto del contributo in forza di titolo di proprietà oppure in forza di contratto di locazione registrato, il cui uso è destinato per l’alloggio di lavoratori del comparto turistico-ricettivo. Per le spese riguardanti l’accesso ai contributi ai canoni di locazione, il DM prevede l’applicazione di un contributo diretto alla spesa dei canoni di locazione annuali, da sostenere per almeno 5 anni e fino a un massimo di 10 anni, con il limite massimo del contributo di 3.000 euro all’anno per posto letto. Il beneficiario dovrà presentare una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell’intero importo del contributo finanziario richiesto in anticipazione.
Le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni saranno definite dal Ministero con successivo avviso.

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