ACCEDI
Sabato, 4 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Insindacabile la scelta di predisporre l’accantonamento oltre la soglia minima

Il giudice del reclamo non può disporre l’accantonamento per i crediti non ammessi al passivo

/ Antonio NICOTRA

Sabato, 4 ottobre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26655 di ieri, ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tema di accantonamenti ex art. 113 comma 2 del RD 267/42, nell’ambito di una procedura di amministrazione straordinaria ex DLgs. 270/99, la decisione del commissario straordinario di non disporre un accantonamento oltre la soglia minima obbligatoria ex art. 113 comma 1 del RD 267/42 non è sindacabile in sede giurisdizionale dai creditori, in quanto frutto di una scelta discrezionale e di valutazioni di opportunità.

Nel caso di specie, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero dell’Economia e delle finanze, tra gli altri, presentavano domanda di insinuazione al passivo dell’amministrazione straordinaria della società per danno ambientale cagionato dalle attività d’impresa su aree e siti industriali contaminati, in via prededuttiva e, in subordine, in via privilegiata, pari agli oneri di bonifica e ripristino sostenuti e da sostenere a causa della contaminazione verificatasi nei predetti siti.
Le amministrazioni proponevano reclamo, ex artt. 36 e 110 del RD 267/42, avverso il progetto di riparto parziale del commissario, deducendo la necessità di un accantonamento totale delle somme, attesa l’asserita qualità prededucibile del credito dalle stesse insinuato (e non ammesso).

In primo luogo, i giudici evidenziano le differenti ipotesi di accantonamento nella procedura concorsuale. Viene in rilievo, al riguardo, l’art. 110 comma 4 del RD 267/42, in forza del quale, se sono proposti reclami, il riparto è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Tali accantonamenti sono diversi da quelli dell’art. 113 del RD 267/42 (richiamato dall’art. 67 del DLgs. 270/99 per le amministrazioni straordinarie), che vengono operati dal giudice nel caso in cui la necessità sia sorta in conseguenza del reclamo avverso il riparto, mentre gli altri vanno disposti dal curatore e inseriti ab origine nel piano di riparto.

L’“accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione” ha ad oggetto i crediti inseriti nel piano di riparto e contestati per questioni relative alla graduazione e all’ammontare della somma distribuita (le sole questioni che il giudice delegato può risolvere in sede di riparto), restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all’esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, che resta riservata in via esclusiva all’accertamento del passivo (Cass. n. 20731/2023).

Il giudice del reclamo non può, ex art. 110 comma 4 del RD 267/42, disporre l’accantonamento delle somme per i crediti non ammessi al passivo (in quanto estranei all’oggetto del procedimento di reclamo avverso il piano di riparto), né sussiste legittimazione dei creditori non ammessi alla richiesta di accantonamento.
Non risulta rilevante, al riguardo, secondo i giudici, l’orientamento espresso dalla Cassazione n. 20225/2018, secondo cui il creditore non ammesso al passivo può giovarsi degli accantonamenti che il giudice delegato può disporre prudenzialmente in relazione all’esito favorevole del giudizio di opposizione allo stato passivo valutato sulla base di elementi di probabilità. Nel caso de qua si trattava di un accantonamento disposto discrezionalmente dal giudice in sede di chiusura del fallimento in favore dei crediti non ammessi al passivo, in relazione ai quali erano pendenti giudizi di opposizione al passivo e non, invece, di un accantonamento disposto in sede di reclamo avverso il piano di riparto, ex art. 110 comma 4 del RD 267/42.

In tal senso, la Suprema Corte enuncia, altresì, il principio secondo cui il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ex art. 110 comma 4 del RD 267/42, disporre l’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti vantati da creditori non ammessi al passivo, potendo prevedere l’accantonamento solo delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, già inseriti nel piano di riparto e che siano state oggetto di contestazione per questioni relative alla graduazione dei crediti e all’ammontare della somma distribuita.

Ciò premesso, l’art. 36 del RD 267/42 (richiamato dall’art. 110 del RD 267/42) circoscrive l’ambito di sindacabilità degli atti di amministrazione del curatore (ovvero del commissario straordinario) alle violazioni di legge.
Se il commissario che dispone un accantonamento sotto la soglia minima obbligatoria viola l’art. 113 comma 1 del RD 267/42, a diversa conclusione si giunge nell’ipotesi del mancato incremento dell’accantonamento oltre la soglia ex lege – riconducibile a una scelta discrezionale del commissario dettata da valutazioni di opportunità e di prudenza – che risulta una condotta lecita e insindacabile.

Il mancato accantonamento costituisce una violazione di legge solo se il debito prededucibile sia già incontestabilmente sorto, mentre se è ancora in fase di accertamento, si entra, necessariamente, nel campo della valutazione discrezionale. Resta, quindi, insindacabile per i creditori la decisione ex art. 113 comma 2 RD 267/42 del commissario straordinario di non disporre un accantonamento oltre il minimo obbligatorio.

TORNA SU