Prescrizione dei crediti contributivi sospesa durante l’emergenza COVID-19
L’art. 68 del DL 18/2020 incide anche sui termini relativi all’attività di riscossione
Con la sentenza n. 25146, depositata ieri, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sugli effetti della legislazione emergenziale da COVID-19 sulla prescrizione dei crediti contributivi, chiarendo che la sospensione prevista dall’art. 68 del DL 18/2020 non riguarda soltanto i termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, ma incide, per effetto del richiamo all’art. 12 del DLgs. 159/2015, anche sui termini relativi all’attività di riscossione, ampiamente intesa, comprensiva della notifica dell’intimazione di pagamento.
La controversia traeva origine dalla notifica, da parte dell’INPS, di tre avvisi di addebito in data 14 dicembre 2016, cui aveva fatto seguito un’intimazione di pagamento notificata il 5 dicembre 2022. Il contribuente era pertanto ricorso in giudizio per far valere l’intervenuta prescrizione dei crediti contributivi.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato gli avvisi per sopravvenuta prescrizione delle pretese dell’INPS. Secondo i giudici territoriali, al termine quinquennale di prescrizione previsto per le contribuzioni previdenziali potevano essere aggiunti esclusivamente i seguenti periodi di sospensione: 129 giorni, in forza dell’art. 37 del DL 18/2020, e ulteriori 182 giorni ai sensi dell’art. 11 del DL 183/2020, per complessivi 311 giorni. La Corte d’Appello aveva invece escluso l’applicabilità dell’ulteriore sospensione prevista dall’art. 68 del DL 18/2020, sul presupposto che tale disposizione riguardasse soltanto i termini dei versamenti in scadenza nel periodo emergenziale e non anche i crediti contributivi già scaduti.
L’INPS aveva quindi presentato ricorso in cassazione. La Suprema Corte, investita della vicenda, ne accoglie le ragioni.
In primo luogo, i giudici di legittimità riepilogano il sistema di sospensioni introdotto durante l’emergenza sanitaria. In particolare, l’art. 37 comma 2 del DL 18/2020 ha sospeso i termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali obbligatorie dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, mentre l’art. 11 comma 9 del DL 183/2020 ha disposto una nuova sospensione fino al 30 giugno 2021.
A tali disposizioni si affianca però l’art. 68 del DL 18/2020, che ha sospeso i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 relativi a entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle esattoriali e avvisi di addebito. A venire in rilievo è, poi, l’art. 12 del DLgs. 159/2015, la cui applicazione è espressamente richiamata dal menzionato art. 68. In forza del comma 1 dell’art. 12, la sospensione dei termini di versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali disposta in favore di soggetti interessati da eventi eccezionali comporta, per un corrispondente periodo di tempo, anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione in favore, tra gli altri, degli enti previdenziali e degli agenti della riscossione.
A completare il quadro normativo è, poi, il successivo comma 2 dell’art. 12, in virtù del quale i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in scadenza entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali opera la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
In tale prospettiva, i giudici di legittimità evidenziano in conclusione che l’art. 68 non determina la sospensione dei soli “termini di versamento” dei carichi affidati all’agente della riscossione, ma reca, attraverso il richiamo all’art. 12 del DLgs. 159/2015, una disciplina di carattere generale che investe l’attività di riscossione ampiamente intesa, comprensiva della notifica dell’intimazione di pagamento.
Non essendosi la Corte d’Appello attenuta a tali principi, la Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza impugnata.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941