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Lunedì, 27 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Regimi di «sottocontribuzione» non condizionati dal possesso del DURC

/ Daniele SILVESTRO

Lunedì, 27 luglio 2026

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L’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006 dispone che i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’art. 29 comma 1 del DL 19/2024, nel modificare il comma 1175, ha ampliato le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi e introdotto il comma 1175-bis; quest’ultimo prevede il diritto al mantenimento dei benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi nei termini indicati dagli organi di vigilanza.

Non tutte le agevolazioni di natura contributiva sono subordinate al rispetto della previsione contenuta nel comma 1175. In tale contesto è stato necessario definire con esattezza il perimetro di operatività di tale comma.
Come chiarito dal Ministero de Lavoro (cfr. circ. Min. Lavoro n. 5/2008), a fronte della disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una “eccezione” nei confronti di coloro che, in presenza di specifici presupposti soggettivi, sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri.

Per quanto attiene ai benefici contributivi, gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo; deroga che però non configura un’ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori.

In sostanza, lo sgravio che rappresenta la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori non può essere contemplato nella nozione di benefici contributivi, la cui fruizione è sottoposta alle condizioni imposte dal citato comma 1175 (che comprende la verifica della regolarità contributiva).

Non rientrano pertanto nella nozione di benefici contributivi quei regimi di “sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (come l’agricoltura, la navigazione marittima, ecc.), territori (come le zone montane, le zone a declino industriale ecc.) o specifiche tipologie contrattuali (come l’apprendistato), con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge. Ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del bilancio statale prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario. Resta fermo il rispetto delle “norme sul collocamento” per la sottocontribuzione in agricoltura (cfr. messaggio INPS n. 2370/2026).

Nel caso in cui, in questi stessi ambiti, siano invece previste – rispetto al regime generale di sottocontribuzione – ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate a tutti gli operatori del settore ma legate a specifici presupposti o condizioni poste in essere solo da alcuni di essi, queste ultime, ripristinandosi la logica di “regola e di eccezione”, possono considerarsi benefici contributivi e la loro fruizione è subordinata a tutte le condizioni previste dal comma 1175.

Tali principi sono stati successivamente confermati anche con la circolare INPS n. 150/2025.
Con quest’ultimo documento sono stati poi approfonditi alcuni aspetti volti a verificare eventuali disallineamenti rispetto al perimetro di operatività del comma 1175 con riferimento alla previsione dell’art. 20 comma 2 del DLgs. 375/93, che stabilisce che “le agevolazioni contributive previste dalla legge sono riconosciute ai datori di lavoro agricolo che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti”.

Sul punto, era stato precisato che la contrattazione cui fa riferimento l’art. 20 comma 2 del DLgs. 375/93 è quella promanante dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (interpello Min. Lavoro n. 8/2015).

Pertanto, per la fruizione dei benefici contributivi anche nel settore dell’agricoltura si può ricondurre la verifica alle condizioni fissate dall’art. 1 comma 1175 della L. 296/2006, risultando la previsione dell’art. 20 comma 2 assorbita nel perimetro della contrattazione collettiva come individuato dal comma 1175.

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