Ultimi giorni per l’invio tardivo della dichiarazione IVA relativa al 2025
La regolarizzazione può avvenire con il pagamento di sanzioni amministrative ridotte
Il 29 luglio scade il termine entro il quale i soggetti passivi possono ancora validamente presentare il modello IVA 2026 per l’anno 2025. Infatti, le dichiarazioni inviate entro 90 giorni dalla scadenza del termine (nel caso di specie, lo scorso 30 aprile) sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative previste per il ritardo e ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (artt. 8 comma 6 e 2 comma 7 del DPR 322/98).
Sulla base di quanto precisato dalla prassi amministrativa (C.M. n. 23/99 e circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016), in caso di presentazione tardiva della dichiarazione si applica:
- la sanzione per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, ossia quella da 250 euro ridotta a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97;
- la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, pari al 25% dell’imposta non versata (12,50% dell’imposta, per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza) ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, ferma restando la riduzione derivante dal ravvedimento operoso.
Tuttavia, qualora il versamento integrale delle imposte dovute sia effettuato decorsi i 90 giorni, oppure in assenza di qualunque versamento, è irrogata la sanzione in misura proporzionale di cui all’art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97, che assorbe la sanzione per omesso versamento prevista dall’art. 13 del DLgs. 471/97 (risposte dell’Agenzia delle Entrate al Videoforum del 27 gennaio 2025 e risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 450/2023).
La dichiarazione IVA per il 2025 presentata dopo il 29 luglio 2026 (c.d. ultratardiva) si considera omessa, ma costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute.
In caso di omessa dichiarazione, nei confronti del soggetto passivo è applicabile l’accertamento c.d. induttivo-extracontabile (art. 55 del DPR 633/72) e gli avvisi di accertamento possono essere notificati entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (art. 57 comma 2 del DPR 633/72).
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DLgs. 471/97, per l’omessa presentazione della dichiarazione IVA è irrogata la sanzione del 120% (con un minimo di 250 euro) dell’ammontare dell’IVA dovuta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione.
Tuttavia, se il modello dichiarativo omesso è presentato non oltre i termini decadenziali stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare dell’imposta dovuta la sanzione per il mancato versamento prevista dall’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, è dovuta la sanzione minima di 250 euro (art. 5 comma 1-bis del DLgs. 471/97).
Qualora il soggetto effettui esclusivamente operazioni per le quali l’IVA non è dovuta, la sanzione è da 250 a 2.000 euro, oppure, da 150 a 1.000 euro se la dichiarazione omessa è presentata non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo (art. 5 comma 3 del DLgs. 471/97).
Nell’ipotesi di dichiarazione omessa, le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 e circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016).
In caso di errori od omissioni relativi alla compilazione del modello IVA 2026 per il 2025 presentato entro il 30 aprile 2026 o nei 90 giorni successivi, il soggetto passivo può trasmettere una dichiarazione integrativa a proprio “sfavore” o “favore” entro i termini per la decadenza del potere di accertamento stabiliti dall’art. 57 del DPR 633/72, ossia entro il 31 dicembre 2031 (art. 8 comma 6-bis del DPR 322/98).
La presentazione di un’integrativa di una dichiarazione IVA è ammessa anche:
- per modificare la scelta sull’utilizzo del credito IVA (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 231/2020);
- per apporre il visto di conformità e rendere la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 38-bis comma 3 del DPR 633/72, in precedenza assenti (risposte interpello Agenzia delle Entrate nn. 289/2021 e 83/2025).
- per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta su fatture d’acquisto ricevute e registrate, qualora il mancato esercizio tempestivo di tale diritto sia dipeso da mero errore (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 115/2025).
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