La Francia mette nel mirino le holding di famiglia
Prime proposte per la manovra finanziaria 2026, con occhi puntati su dividendi non distribuiti e agevolazioni per successioni e donazioni
Iniziano a prendere forma le prime proposte fiscali per la manovra finanziaria 2026 in Francia, per la quale si preannunciano sin dall’inizio difficoltà non di poco conto in virtù del deficit significativo del settore statale e della crisi politica alla quale, per ora, si è posto un freno con l’elezione del nuovo Primo ministro Sébastien Lecornu.
I primi passi sono stati fatti in settimana dal Relatore generale presso l’Assemblea Nazionale, Charles de Courson, incaricato di formalizzare alcune proposte da includere nel testo di partenza.
La prima ipotesi era quella del prelievo del 2% annuo sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro (c.d. taxe Zucman, dal nome dell’accademico proponente, tecnicamente Impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra riches). Questa strada, da fonti della stampa transalpina che citano il Relatore generale, parrebbe però abbandonata: i motivi dovrebbero ricercarsi in problemi di costituzionalità, oltre che in possibili controindicazioni in termini di impatto negativo sull’economia.
Lo stesso Relatore ha espressamente affermato che “nessuno piangerebbe per le 1.800 famiglie” potenzialmente interessate dal prelievo preconizzato da Zucman (molte delle quali, come la famiglia Arnault, non hanno tardato a esternare le proprie critiche); le strade sulle quali dovrebbe incentrarsi la manovra francese 2026 dovrebbero piuttosto andare nel senso della lotta all’elusione e alla erosione della base imponibile legata all’utilizzo di strumenti di ingegneria finanziaria.
In questo contesto, una delle possibili azioni andrebbe a colpire le holding di famiglia. Il presupposto da cui è partita la proposta è quello per cui queste società presentano eccedenze di liquidità molto significative, derivanti da politiche per cui i dividendi delle partecipate vengono accumulati in luogo della distribuzione ai soci della holding; ciò porta a situazioni di differimento anche sine die dell’imposizione di tali soci (l’imposizione che lo Stato francese prevede sugli utili societari distribuiti alle persone fisiche è particolarmente “salata”).
La proposta, quindi, andrebbe nel senso di un prelievo del 15% sulla tesoreria in eccesso di tali holding, corrispondente ai dividendi delle partecipate non ribaltati sui soci.
Mancano allo stato attuale dettagli più precisi sulla misura, in primo luogo sulla platea dei soggetti coinvolti e sulla stessa aliquota, sulla quale lo stesso de Courson avrebbe aperto a una discussione per fissarne la misura.
Altre questioni riguardano la base imponibile. Vengono citate dalla stampa francese ipotesi per cui essa sarebbe limitata ai fondi utilizzati dalla holding per acquisire beni in realtà utilizzati per scopi personali da parte dei soci, circostanza che però andrebbe a ridurre il plafond su cui operare il prelievo.
Da altre fonti di stampa si menzionano, invece, i dividendi versati dalle partecipate alla holding “nel quadro di un regime fiscale favorevole”; non si comprende, però, a una prima lettura, se il regime fiscale favorevole possa estrinsecarsi sic et simpliciter nell’esenzione garantita nei passaggi intersocietari o se ciò possa riferirsi a eventuali regimi di vantaggio di cui godono le partecipate.
Occorrerà quindi valutare come un eventuale testo che verrà proposto al Parlamento recepirà dal punto di vista tecnico la misura.
La holding di famiglia verrebbe messa nel mirino anche sotto il diverso profilo dei trasferimenti per successione o per donazione. Il diritto transalpino accorda una riduzione della base imponibile del 75% (c.d. avantage fiscal Dutreuil) per il trasferimento di azioni o quote, o di aziende, alla condizione dell’esercizio dell’attività prevalente del socio o del titolare in tali società o aziende.
Posto che il beneficio opera diversamente a seconda che la holding di famiglia sia una mera holding statica o una holding dinamica (holding animatrice), verrebbe previsto l’allungamento da 6 anni (2 ante successione o donazione e 4 post successione o donazione) a 8 anni del periodo di detenzione delle azioni o quote necessario per accedere all’agevolazione; si prefigurerebbe anche la rimozione della condizione per cui il beneficio spetta anche se solo il 50% dell’attivo della holding è rappresentato da beni utilizzati nell’esercizio dell’impresa, la quale è vista come una sorta di implicito lasciapassare per società di comodo.
Altre manovre in discussione, quale la riforma del sistema previdenziale, sono state annunciate, anche se i dettagli dovrebbero essere resi noti in tempi successivi, viste le forti opposizioni già esplicitate dalle parti sociali.
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