Nell’industria metalmeccanica oltre 200 euro di aumento retributivo medio nel triennio
Previsti 50 euro aggiuntivi di welfare e tutele più ampie per i lavoratori con disabilità
Trascorsi quasi 17 mesi dalla scadenza del CCNL 5 febbraio 2021, intervenuta il 30 giugno 2024, il 22 novembre Federmeccanica e Assistal in rappresentanza imprenditoriale e le OO.SS. dei lavoratori Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno siglato l’intesa per il rinnovo dal 22 novembre al 30 giugno 2028 della disciplina normativa ed economica applicabile ai dipendenti delle imprese industriali del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti (codice CNEL: C011).
La novità di maggior rilievo per i lavoratori interessati (oltre 1.700.000) è costituita dall’incremento dei minimi tabellari, per i quali, a copertura del trend inflattivo previsionale per il prossimo triennio, è stato previsto un incremento complessivo pari a 205,32 euro medi, rapportati al livello C3, di cui 27,70 già riconosciuti dall’Accordo economico siglato lo scorso 12 giugno (si veda “Da giugno nell’industria metalmeccanica si recupera l’inflazione 2024” del 14 giugno 2025).
Per effetto di tale incremento, con decorrenza giugno 2026 i nuovi valori delle retribuzioni minime comunicati dalle Parti risultano i seguenti: liv. A1, 2.907,01 euro; liv. B3, 2.838,99 euro; liv. B2, 2.542,98 euro; liv. B1, 2.370,33 euro; liv. C3, 2.211,43 euro; liv. C2, 2.064,88 euro; liv. C1, 2.022,12 euro; liv. D2, 1.979,37 euro; liv. D1, 1.784,94 euro. Successive decorrenze di aumento sono state previste al 1° giugno 2027 e al 1° giugno 2028.
Nel definire tali nuovi valori l’Accordo ha altresì confermato il meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni basato sull’indice IPCA diramato dall’ISTAT (c.d. “clausola di salvaguardia”), prevedendo che anche per il nuovo ciclo di vigenza contrattuale, così come già accaduto nel quadriennio di vigenza del precedente CCNL, nei primi giorni del mese di giugno di ogni anno le Parti procedano alla verifica dell’eventuale scostamento negativo tra inflazione prevista e consuntivata, determinando nel caso un riallineamento retributivo a copertura del potere di acquisto.
Sul piano economico si segnala altresì l’innalzamento da 200 a 250 euro del valore annuo degli strumenti di welfare previsti dall’art. 17. Per il solo 2026 il suddetto importo dovrà essere messo a disposizione dei lavoratori entro il mese di febbraio, mentre per gli anni successivi l’erogazione dovrà avvenire entro il 1° giugno.
Tra le novità di carattere normativo si segnala in primo luogo l’estensione delle tutele previste nei confronti dei lavoratori con disabilità certificata; nei loro confronti le Parti hanno infatti previsto che in caso di malattia, al superamento del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, venga riconosciuto un ulteriore periodo di conservazione del posto della durata rispettivamente di 30 giorni (per anzianità di servizio fino a 3 anni), 45 giorni (per anzianità superiore a 3 anni e fino a 6 anni) o 60 giorni (per anzianità superiore a 6 anni). Durante tali periodi aggiuntivi il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un’integrazione del trattamento economico fino a concorrenza dell’80% del totale che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Si evidenzia poi una serie di nuove disposizioni in materia di orario di lavoro plurisettimanale:
- in primo luogo si segnala l’innalzamento da 80 a 96 ore annue della soglia massima di attivazione, con conseguente aumento rispettivamente da 120 a 128 ore (per le aziende oltre 200 dipendenti) e da 128 a 136 ore (per le aziende fino a 200 dipendenti) della soglia “cumulativa” per i lavoratori che in corso d’anno effettuino anche straordinario in regime di c.d. “quote esenti”;
- e anche l’aumento dell’8% delle quote di maggiorazione oraria per le ore di straordinario a partire dall’81ª ora.
Per coloro che svolgono la propria prestazione in sistemi di turnazione di 18 o più turni settimanali, previste 4 ore aggiuntive di permesso dal 1° gennaio 2027, con ulteriori 4 ore dal 1° gennaio 2028 per i turnisti su 21 turni settimanali.
In materia di lavoro a tempo determinato la nuova stesura dell’art 4 (Sezione IV, Titolo I) elenca le causali che legittimano l’apposizione al contratto di un termine di durata eccedente i 12 mesi, purché non eccedente i 24 mesi (art. 19 comma 1 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 81). Da segnalare la previsione in virtù della quale da gennaio 2027 la possibilità, al ricorrere delle casistiche strettamente indicate, di prevedere un termine prolungato è condizionata all’avvenuta stabilizzazione di almeno il 20% dei contratti a termine cessati nell’anno precedente.
Si segnala altresì la stabilizzazione a tempo indeterminato, con decorrenza gennaio 2026, per tutti i lavoratori che entro il termine del 31 dicembre 2025 abbiano prestato attività in somministrazione a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore a 48 mesi, benché non consecutivi.
Si evidenzia, infine, la riduzione dei termini per il passaggio automatico di livello in caso di svolgimento di mansioni superiori e la possibilità per i lavoratori migranti con oltre 5 anni di anzianità di servizio occupati in aziende con oltre 150 dipendenti di beneficiare ogni triennio di un’aspettativa di durata compresa tra 1 e 2 mesi per ricongiungimento familiare nel Paese d’origine.
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