Convertito in legge il decreto Terra dei fuochi
Nell’iter sono state inasprite le sanzioni accessorie e «alleggerite» le misure per i reati di lieve entità e, in particolare, per le condotte colpose
È stato approvato ieri in via definitiva dalla Camera, con 137 voti favorevoli e 85 contrari, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del DL 8 agosto 2025 n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Il provvedimento modifica in più punti il Codice dell’ambiente, inasprendo le sanzioni per abbandono, trasporto illecito e combustione di rifiuti, nonché introducendo nuovi delitti in materia di rifiuti pericolosi.
Come già evidenziato su Eutekne.info, il DL era in vigore dallo scorso 8 agosto e in sede di conversione il Senato ha apportato diverse modifiche e integrazioni che ora sono state recepite dalla Camera, tra cui l’inasprimento delle sanzioni accessorie, l’introduzione di nuove fattispecie aggravate e l’adeguamento del regime contravvenzionale e delittuoso (si veda “Responsabilità 231 in materia ambientale con sanzioni più aspre” del 17 settembre 2025).
Con la prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale verranno, inoltre, resi permanenti quegli interventi che già sono stati introdotti dal decreto legge in relazione alle sanzioni penali connesse alla gestione dei rifiuti; interventi che toccano il codice penale, il codice di procedura penale, le disposizioni penali del Testo unico ambientale (DLgs. 152/2006), le misure di prevenzione antimafia (DLgs. 159/2011) e la responsabilità penale delle società e degli enti (DLgs. 231/2001).
Il provvedimento in esame ridisegna così l’apparato sanzionatorio in materia di abbandono e gestione di rifiuti, con nuovi delitti, arresti in flagranza differita, limiti alla non punibilità per particolare tenuità del fatto e pene specifiche per le imprese. Anche se nella conversione viene operato un certo “alleggerimento” delle misure, rispetto a quelle originariamente previste, per i reati di lieve entità e, in particolare, per le condotte colpose.
In particolare, il Senato aveva rivisto il tema della gestione dei rifiuti “non a norma” riportando l’illecito alla natura di reato contravvenzionale, con ammenda pecuniaria da 6.000 a 52.000 euro nei casi lievi e l’arresto fino a 3 anni per le condotte più gravi, sempre che non costituiscano un reato più grave. Ciò purché tali condotte non riguardino rifiuti pericolosi, che la loro gestione non a norma non abbia pregiudicato l’ambiente o la salute umana e che non sia avvenuta in un sito contaminato. Fattispecie queste ultime che invece vengono più gravemente qualificate e punite.
Viene invece confermata l’estensione dell’arresto in flagranza differita a tutti i delitti ambientali già previsti e anche ai nuovi reati gravi introdotti con la modifica del testo unico ambientale, come l’abbandono, la gestione non autorizzata, la combustione e la spedizione illegale di rifiuti. Gli stessi reati vengono esclusi da quelli per i quali vale la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Confermate anche le modifiche all’art. 25-undecies del DLgs. 231/2001 che ora vede sia l’inserimento di nuove fattispecie sia un forte inasprimento delle sanzioni.
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