Nessun obbligo di patente a punti per l’artigiano fittizio
A rischiare è l’impresa affidataria alla quale viene ricondotto il rapporto subordinato del falso lavoratore autonomo
Il finto lavoratore autonomo, riqualificato come dipendente dell’impresa affidataria, non è sanzionabile nel caso in cui venga sorpreso a operare in cantiere privo di patente a crediti.
Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del Lavoro con la nota n. 964/2025, con la quale è ritornato a esaminare il tanto discusso strumento di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, disciplinato dall’art. 27 del DLgs. 81/2008 (unitamente al DM 132/2024) e ormai operativo da 1° ottobre 2024.
La stessa normativa prevede un severo sistema sanzionatorio che muove, innanzitutto, da quanto stabilito dal comma 10 del citato art. 27, secondo il quale la patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008.
Come spiegato dall’INL con la nota n. 9326/2024, possiamo individuare due distinte ipotesi patologiche che coinvolgono non solo le imprese che operano in cantiere con una patente dotata di meno di 15 crediti ma anche, a fortiori, tutti coloro che ne siano del tutto sprovvisti. Tali situazioni risultano sanzionate dal comma 11 del medesimo art. 27, che contempla una sanzione amministrativa commisurata al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro oltre a prevedere, come ricordato dall’INL, anche l’esclusione semestrale dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici.
Naturalmente il presupposto applicativo della sanzione è che il soggetto, trovato in cantiere privo di patente ovvero con una patente con meno di 15 crediti, sia a monte effettivamente obbligato a possedere tale certificazione.
In linea generale, secondo le indicazioni fornite proprio dall’Ispettorato, il presupposto principale deriva soggettivamente dall’essere impresa o lavoratore autonomo e oggettivamente dall’effettiva operatività di tali soggetti all’interno di un ambiente qualificabile in quel momento come cantiere ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2008.
Il caso esaminato dall’Ispettorato nella nota in commento prevede l’ipotesi in cui il lavoratore autonomo, trovato in cantiere, non sia in realtà un reale artigiano ma, al contrario, alla luce degli accertamenti svolti dal personale ispettivo, si riveli a tutti gli effetti un dipendente dell’impresa affidataria, che gli ha formalmente subappaltato i lavori.
Secondo l’art. 89 comma 1 lett. d) del DLgs. 81/2008 è lavoratore autonomo la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.
Con la circ. n. 16/2012 il Ministero del Lavoro ha indicato le circostanze in presenza delle quali tale lavoratore perde la sua natura di autonomo e finisce illecitamente per divenire un dipendente a tutti gli effetti della ditta che gli ha subappaltato fittiziamente l’opera.
Di norma, la forma contrattuale scelta nell’ambito sempre del subappalto è quella del contratto d’opera ai sensi dell’art. 2222 c.c. Tuttavia, spesso tali fattispecie mascherano veri e propri rapporti di lavoro subordinato in quanto da parte del lavoratore autonomo non vi sono i minimi requisiti di autonomia e genuinità che contraddistinguono il lavoro dell’artigiano.
Nell’occasione lo stesso Ministero ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune attività (manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili forniti dall’impresa committente o appaltatore) che non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa dell’opera, che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo.
In tali casi, come ricordato dall’INL, il personale ispettivo procede alla riqualificazione del rapporto, riconducendolo nell’alveo della subordinazione in capo all’impresa affidataria.
Ciò determina, inevitabilmente, il venire meno del presupposto soggettivo, che avrebbe obbligato il lavoratore fittiziamente autonomo al possesso della patente, con la conseguente inapplicabilità, per coerenza nella ricostruzione ispettiva, della relativa sanzione amministrativa, prevista dall’art. 27 comma 11 del DLgs. 81/2008.
Inoltre, si pongono due ulteriori conseguenze. Innanzitutto, la sanzione in questione potrebbe essere contestata all’impresa affidataria, ove sprovvista a sua volta della patente.
La stessa, infatti, ne avrebbe dovuto avere il possesso una volta presente in cantiere in ragione del nuovo dipendente “acquisito” a seguito di riqualificazione.
Infine, non risulterà applicabile neppure la sanzione di cui all’art. 90 comma 9 lett. b-bis) del DLgs. 81/2008, prevista nel caso in cui il committente dei lavori non abbia verificato il possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.
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