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Sabato, 14 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Domande per l’indennità di discontinuità entro il 30 aprile di ogni anno

L’INPS riepiloga la disciplina per i lavoratori dello spettacolo

/ Federico ANDREOZZI

Sabato, 14 giugno 2025

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Con la circolare n. 101 di ieri, 13 giugno 2025, l’INPS ha fornito istruzioni operative in materia di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo.

Tale misura, introdotta – con decorrenza dal 1° gennaio 2024 – dal DLgs. 175/2023, è finalizzata a garantire alla categoria dei lavoratori dello spettacolo un sostegno economico, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro in detto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

Si ricorda, quindi, che destinatari della misura sono i seguenti lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS): i prestatori di lavoro autonomi, ivi comprese le co.co.co., i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’art. 2 comma 1 lett. b) del DLgs. 182/97, nonché i lavoratori intermittenti del settore dello spettacolo che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.

Per il conseguimento della misura, i menzionati prestatori di lavoro devono altresì essere titolari di specifici requisiti – di cittadinanza, di residenza, di reddito, di giornate accreditate, ecc. –, la cui determinazione è mutata in seguito all’intervento dell’art. 1 comma 611 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

Si consideri, ad esempio, il requisito reddituale, in forza del quale è richiesto il possesso di un reddito ai fini IRPEF (quindi, precisa l’INPS, “non il solo reddito connesso all’attività da lavoro per cui è prevista l’iscrizione al FPLS”) non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta antecedente alla presentazione della domanda.

La legge di bilancio 2025 ha anche inciso sul requisito contributivo, in forza del quale il lavoratore, per accedere alla misura, deve aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS.

Invece, con riferimento ai termini e alle modalità di presentazione della domanda, l’ente previdenziale ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2025, la stessa può essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno a pena di decadenza e, nel caso in cui il 30 aprile cada di domenica o di altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno utile non festivo.

A fronte di ciò, l’INPS rammenta che, per il 2025, la domanda poteva essere inoltrata entro il 30 aprile 2025 (si veda “Indennità di discontinuità 2025 da richiedere entro domani” del 29 aprile 2025) e che l’istruttoria delle domande presentate è iniziata dal mese di maggio.

L’ente illustra, poi, quali sono gli strumenti di tutela di cui i lavoratori posso fruire in caso di reiezione della domanda, ossia:
- istanza di riesame, che può essere avanzata accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda e il cui termine – non perentorio – per proporla è di 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di reiezione;
- ricorsi amministrativi, per i quali la competenza a decidere appartiene al Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento; il ricorso va presentato on line o mediante gli istituti di patronato (o intermediari autorizzati), entro 90 giorni dalla data in cui si è avuto conoscenza del provvedimento. In caso di mancata adozione della decisione da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Per quanto concerne, infine, il regime decadenziale di un anno per esperire l’azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione, l’INPS rammenta che il medesimo decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per la conclusione del procedimento stesso.

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