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Non è abuso del diritto la scissione asimmetrica di compendi immobiliari

/ REDAZIONE

Martedì, 26 maggio 2026

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Con la risposta a interpello n. 107, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 in merito a un’operazione diretta alla riorganizzazione di tre società attraverso:
- la cessione di partecipazioni di una società (Gamma) da parte di Beta in favore di Alfa;
- la scissione di una di esse che comprende anche il trasferimento di immobili.

Al riguardo, si conferma che, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che la scissione, anche non proporzionale, non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuno di essi) e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale.

In altri termini, condizione essenziale è che la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione (cfr. risposta n. 263/2023).

Nel caso di specie, si ritiene che l’applicazione del regime di neutralità fiscale ex art. 173 del TUIR non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, in quanto l’operazione ha come fine quello di permettere a ciascuno socio o gruppo di soci di possedere una propria holding, nella quale operare gli investimenti preferibili, e quello di gestire autonomamente il passaggio generazionale a favore dei propri discendenti.

La medesima impostazione è stata adottata anche ai fini dell’IVA, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.

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