Investimenti delle Casse «qualificati» dell’anno precedente con possibile rilevanza per l’esenzione
Con la risposta n. 104, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione relativa al regime di esenzione dalle imposte sui redditi prevista dall’art. 1 commi da 88 a 96 della L. 232/2016 per i redditi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti qualificati effettuati dalle Casse previdenziali e dai fondi pensione.
A seguito dell’introduzione dell’art. 18 del DL 95/2025, tali redditi sono esenti a condizione che gli investimenti in quote o azioni di Fondi di Venture Capital (FVC) siano almeno pari:
- per l’anno 2025, al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente;
- per l’anno 2026, al 5% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente;
- dall’anno 2027, al 10% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente.
In particolare, si conferma che nel caso in cui nell’anno successivo la percentuale di investimento in FVC diminuisca per effetto di ulteriori investimenti qualificati, senza che sia incrementata anche la quota di investimenti in FVC, l’agevolazione viene mantenuta in relazione agli investimenti effettuati nel periodo precedente, ma non si estende agli investimenti qualificati effettuati nel periodo successivo.
Inoltre, per effetto del menzionato art. 18, assumono rilevanza anche gli impegni vincolanti e gli investimenti in FVC effettuati tramite fondi di fondi o tramite veicoli societari.
Pertanto, si ritiene che gli impegni vincolanti ad effettuare investimenti qualificati in FVC rilevino al numeratore del rapporto tra investimenti in FVC e ammontare degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’anno precedente. Il risultato di tale rapporto determina il livello minimo di investimenti in FVC che occorre rispettare per beneficiare del regime agevolativo.
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