Potere disciplinare non consumato se il secondo licenziamento è per motivo oggettivo
In tal caso a essere consumato è piuttosto il potere di licenziare per i medesimi fatti
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16224/2026, si è pronunciata su un caso in cui al lavoratore erano stati intimati due licenziamenti a distanza di circa un mese, il primo per giusta causa, il secondo per giustificato motivo oggettivo.
In particolare, il datore di lavoro aveva irrogato il primo licenziamento il 10 aprile 2019 per giusta causa per aver il lavoratore riportato delle sentenze penali di condanna che, seppur non connesse al rapporto di lavoro, riguardavano condotte che potevano incidere sul rapporto fiduciario. Il secondo licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, era stato invece irrogato il 16 maggio 2019 per impossibilità della prestazione, sempre in relazione alle predette condanne in sede penale, derivante dalla normativa in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali.
Il primo licenziamento veniva dichiarato illegittimo: in sede d’appello veniva confermata l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore consistente nelle pregresse condanne penali per mancanza del suo carattere illecito, che era stata accertata in primo grado. Il datore di lavoro non aveva infatti allegato come e sotto quali profili le condotte extra-lavorative sanzionate penalmente avevano inciso sul rapporto di lavoro.
Poiché, per i giudici di secondo grado, il secondo atto di licenziamento si fondava sui medesimi fatti del primo, mutando unicamente la relativa valutazione giuridica, gli stessi hanno dichiarato che il potere disciplinare, già esercitato con il primo licenziamento, si era estinto per consunzione e non poteva essere nuovamente esercitato.
Con la decisione in esame, la Cassazione ha però accolto il motivo di ricorso proposto da parte datoriale, con cui si lamentava la violazione da parte della Corte d’Appello degli articoli 2119 c.c. e 3 della L. 604/1966 per aver ritenuto consumato il potere disciplinare con il primo licenziamento, dato che il secondo licenziamento era stato comminato per una ragione ontologicamente diversa.
I giudici di legittimità hanno affermato che il secondo licenziamento irrogato al lavoratore, anche se fondato sui medesimi fatti del primo, vale a dire sulle condanne penali del dipendente passate in giudicato, non era un licenziamento disciplinare (come il primo), bensì un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Risultava dunque errata la decisione dei giudici dell’appello basata sulla consunzione del potere disciplinare, in quanto, piuttosto, la stessa doveva essere fondata sulla consumazione, a monte, del potere di licenziare per i medesimi fatti.
Nella pronuncia si ricorda quindi l’orientamento per cui il doppio licenziamento è ammesso, ma solo quando il secondo atto di recesso si fonda su un motivo diverso, in quanto sopravvenuto o non conosciuto dal datore di lavoro al momento dell’intimazione del primo. In tali ipotesi, il secondo licenziamento è autonomo e distinto dal primo, ma acquista efficacia solo nella misura in cui il primo atto di recesso non sia idoneo a interrompere il rapporto di lavoro in quanto dichiarato illegittimo o inefficace. Quando ciò avviene, assume rilevanza la validità del secondo provvedimento di licenziamento. Se invece il primo licenziamento viene dichiarato legittimo, il secondo licenziamento diventa inefficace (cfr. Cass. n. 1244/2011; tra le più recenti Cass. n. 2274/2024).
Nel caso di specie, il secondo licenziamento, osservano i giudici di legittimità, non risultava né implicitamente né esplicitamente condizionato all’eventuale declaratoria di illegittimità del primo e, come visto, non si fondava su una causa diversa, ma era stato invece intimato sull’esplicito assunto per cui il primo licenziamento era “espressamente confermato nella legittimità e nei suoi effetti” (il quale era del resto idoneo a comportare la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso in quanto intimato per giusta causa, cosicché era efficace al momento della intimazione del secondo licenziamento).
Ne deriva che i giudici dell’appello avrebbero dovuto accertare la legittimità in sé del secondo atto di recesso, vale a dire la sussistenza del giustificato motivo oggettivo e dei presupposti previsti per la sua validità, o per contro la sua nullità per mancanza di causa in concreto.
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