Risoluzione del leasing con imposte ipocatastali fisse
Irrilevante la reiterazione del trattamento impositivo
L’art. 35 comma 10-ter.1 del DL 223/2006, ove dispone che: “Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati [...] nel caso di esercizio, da parte dell’utilizzatore, dell’opzione di acquisto dell’immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa”, non prevede un beneficio o un’agevolazione in senso tecnico, ma stabilisce il regime proprio dell’operazione di cessione derivata dalla risoluzione del leasing. Pertanto, il regime indicato trova applicazione, ove sussistano le condizioni oggettive e soggettive indicate dalla norma, a prescindere dal fatto che la tassazione fissa trovi applicazione anche alla successiva cessione.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15791, depositata il 12 giugno 2025.
Il caso di specie origina da una sentenza civile avente ad oggetto la risoluzione del contratto di leasing immobiliare, a seguito dell’inadempimento della società utilizzatrice e del recesso esercitato dalla società concedente. Per la registrazione della sentenza, l’Agenzia delle Entrate liquidava l’imposta di registro fissa e le imposte ipotecaria e catastale proporzionali.
Ma i contribuenti impugnavano e la questione arrivava fino in Cassazione, ove essi lamentavano la violazione dell’art. 35 comma 10-ter del DL 223/2006, avendo i giudici di merito negato l’applicazione dell’imposta fissa prevista dalla citata norma, in caso di cessione degli immobili rivenienti da contratto di leasing risolto.
La Corte di Cassazione dà ragione ai contribuenti: non ha pregio la motivazione dei giudici di merito secondo i quali il beneficio non sarebbe reiterabile, motivo per cui l’imposizione fissa non sarebbe stata applicabile nel caso di specie, posto che la successiva cessione aveva poi applicato il medesimo regime.
Non è condivisibile neppure la tesi dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui la citata norma opera solo “in via successiva rispetto ad una mancata, precedente, cessione a causa di inadempimento” posto che la lettera della norma è chiara, invece, nel riferirsi (anche) al caso di cessione di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore.
Trattandosi proprio dell’ipotesi verificatasi nel caso di specie, la Corte accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato, dichiarando dovute in misura fissa le imposte ipotecaria e catastale sulla sentenza che risolve il contratto di leasing.
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