Tracciata la road map per il soggetto obbligato accreditato ai fini accise
L’Agenzia delle Dogane commenta molte delle novità del Testo unico accise efficaci dal 1° gennaio 2026
La riforma delle accise è legge e, con l’emanazione del DLgs. n. 43/2025, sono in vigore dal 1° gennaio 2026 le modifiche al DLgs. 504/1995 (TUA), mentre per il calendario dell’attivazione di uno dei punti nodali dell’intervento, ossia per il sistema dei nuovi soggetti obbligati accreditati (SOAC), dovrà attendersi l’adozione di un apposito decreto ministeriale.
Tutte le novità della riforma – che investe tutti i settori di imposta, dai prodotti energetici, all’energia elettrica, al gas, fino agli alcoli ed ai tabacchi – sono ora passate in rassegna dalla circolare n. 13 pubblicata ieri, con la quale l’Agenzia delle Dogane effettua un intervento ampio e ricognitivo dei punti salienti della norma, concentrando l’attenzione sulla “road map” e sulla fase di transizione che è particolarmente delicata su due fronti estremamente rilevanti: il regime degli esoneri cauzionali, che transitano dal tradizionale sistema dell’art. 5 del DLgs. 504/95 ad essere invece appannaggio dei soggetti qualificati SOA; i nuovi sistemi dichiarativi mensili per gas ed energia elettrica.
Quanto alle cauzioni, si rileva anzitutto che la nuova disposizione interviene a specificare, con l’art. 5 del TUA, il parametro temporale del criterio suppletivo di determinazione della cauzione prestata chiarendo che la stessa non può essere, in ogni caso, inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo realizzate nei dodici mesi solari precedenti, oltre che ad ascrivere, in via diretta e autonoma, al depositario autorizzato gli oneri di tempestivo adeguamento della cauzione prestata che non risulti più idonea.
Da qui, il passaggio naturale è alla qualificazione di SOAC, il vero motore della nuova riforma. Questa figura innesta nel sistema accise l’impostazione del paradigma trasparenza contro premialità, affidando solo ai soggetti auditati ed autorizzati, a seguito di iter di certificazione eseguito dall’amministrazione, determinati benefici. Tra questi, vi è l’esonero, che ora non è più necessariamente presente o meno (e talune volte ancora illimitato), ma di formato variabile a seconda del rating ottenuto dall’impresa.
Non solo, ciò che più rileva è però che per ottenere tale beneficio (o tale status SOAC) non basta più essere solo affidabili sul piano finanziario, perché in valutazione entrano molti altri parametri, anche di tipo organizzativo ed imprenditoriali che devono attentamente essere monitorati.
A differenza delle altre modifiche, quelle sul SOAC non entrano necessariamente in vigore al 1° gennaio 2026, ma sono subordinate all’adozione di un decreto ministeriale dedicato. Tuttavia, dalla relativa pubblicazione i contribuenti accreditabili dovranno procedere immediatamente, ossia entro 60 giorni, poiché una volta adottato il decreto ministeriale di attuazione, l’ultrattività dei provvedimenti di esonero cauzionale permane fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle sue disposizioni, termine oltre il quale decadono per espressa previsione di legge.
In altre parole, viene previsto che, se i soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità presentano l’istanza per l’attribuzione della qualifica di SOAC nel predetto periodo di 60 giorni, i provvedimenti di esonero cauzionale in precedenza rilasciati si mantengono validi ed efficaci fino al sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione dell’istruttoria (nella formula più ampia, 60+120+60 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di attuazione).
Sul sistema gas ed energia elettrica, si conferma come siano ora revisionate le modalità di accertamento, liquidazione e versamento delle imposte, non più fondate su rate previsionali, ma puntuali e concrete, sull’effettivo immesso in consumo. Questo sistema – che investe cauzioni, registri, dichiarazioni, contabilità – varrà sia per il gas naturale, sia per l’energia elettrica, evitando squilibri economici ed esposizioni finanziarie che, nei casi di imprese non in crescita, possono risultare particolarmente gravose.
Finalmente, poi, si supera la definizione di “uso industriale” e non, in favore di una più chiara distinzione di uso, tra “domestico” e “non domestico”.
Cambia poi, in tabella A (usi agevolati), la definizione di impiego per la navigazione e per forza motrice, nel primo caso allineandosi alle richieste dell’ultima giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e, nel secondo, con un dettaglio degli impieghi per i motori fissi; si tratta di due fronti storici ed estremamente sensibili, come in genere sono tutte le agevolazioni e gli usi ridotti o esenti da imposta.
Infine, si registrano novità sull’imposta di consumo, dove gli artt. 61 e seguenti TUA sono modificati o riscritti in favore di un quadro che appare semplificato soprattutto con riferimento alla contabilità, e sui depositi ed esercizi commerciali di alcolici, dove sono snellite le procedure di accredito e contabilità.
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