Segnali per debiti scaduti da prevenire tempestivamente
Le situazioni individuate dal DLgs. 14/2019 potrebbero accertare una crisi già in essere da tempo
L’art. 3 comma 2 del DLgs. 14/2019 (CCII) stabilisce che l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 comma 2 c.c. e, quindi, rispetto alla natura e dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi.
Il contenuto minimo sostanziale di questa struttura imprenditoriale è desumibile dagli obiettivi posti dall’art. 3 comma 3 del CCII, secondo cui gli assetti, così come le “misure idonee” richieste all’imprenditore individuale (art. 3 comma 1 del CCII), devono consentire, tra l’altro, di: rilevare eventuali squilibri patrimoniali, finanziari e reddituali (lett. a); verificare la sostenibilità dei debiti almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 (lett. b). Questi ultimi dovrebbero, stando al tenore letterale della disposizione, costituire circostanze “che, anche prima dell’emersione della crisi e dell’insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3”: in realtà, rappresentano in larga parte dei veri e propri indicatori di una crisi già in essere, in alcuni casi persino sfociata nell’insolvenza.
In primo luogo, si veda il segnale di cui alla lett. a), riguardante “l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni”: considerando che i lavoratori dipendenti e i fornitori “strategici”, in quanto imprescindibili per la salvaguardia della continuità aziendale, sono i primi a essere pagati, la circostanza che oltre la metà dei lavoratori dipendenti non è pagata da almeno un mese denota la classica situazione di risalente nel tempo e grave inadeguatezza dei flussi di cassa, tipica delle imprese prossime alla perdita – qualora non si fosse già verificata – della continuità aziendale “diretta”, talvolta peggiore di quella di imprese che hanno già adottato uno strumento di regolazione della crisi di tipo giudiziale, come il concordato preventivo.
Il segnale di cui alla successiva lett. b) dell’art. 3 comma 4 del CCII, afferente “l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti”, potrebbe configurare l’avvenuta o imminente perdita della continuità aziendale, salvo che si tratti di fornitori “non strategici” con i quali l’impresa non intrattiene più rapporti commerciali da diverso tempo.
Il terzo segnale (lett. c) è identificato con “l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni”: gli scaduti verso tali soggetti, anche per periodi inferiori (ad esempio, 30 giorni) a quelli individuati dalla norma, sono suscettibili di generare conseguenze sulla qualificazione e classificazione di tali debiti finanziari, idonee a compromettere il rapporto con questi creditori, il cui sostegno è, invece, spesso fondamentale – salvo che l’impresa disponga di adeguate fonti alternative di finanziamento, ad esempio, grazie agli apporti dei soci – per la continuità aziendale, con l’effetto che il venire meno dello stesso potrebbe condurre l’impresa verso scenari di insolvenza e liquidazione.
I segnali di cui all’art. 3 comma 4 lett. a), b) e c) del CCII non appaiono, pertanto, perfettamente coerenti con la “rilevazione tempestiva della crisi” (artt. 2086 comma 2 c.c. e 3 comma 2 del CCII), né con il “fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi” (art. 3 comma 3 del CCII, previsione che i segnali di cui al successivo comma 4 “agevolano”).
L’ultima categoria di segnali (lett. d) – rappresentati dalla “esistenza di uno o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1”, verso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL e l’Agente della Riscossione – non individuano necessariamente, seppure più a livello teorico che sostanziale, uno stato di crisi, in quanto le soglie di cui all’art. 25-novies comma 1 del CCII sono di importo esiguo, soprattutto quelle nei confronti di Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL, e non è detto (anche se spesso è così) che il loro verificarsi sia dovuto a uno stato di crisi già in essere. Si osservi, tuttavia, che tali limiti fanno comunque riferimento a scaduti temporalmente significativi – 90 giorni nel caso di INPS, INAIL e Agente della Riscossione – la cui causa sottende spesso, salvi casi eccezionali, un’inadeguatezza dei flussi di cassa attuale, ancor prima che prospettica, salvo che si tratti di debiti, poi, rateizzati, il cui piano è onorato dall’impresa.
La nozione di “scaduto”, che accomuna tutti i segnali dell’art. 3 comma 4 del CCII, può apparire, di per sé, difficilmente compatibile con l’esclusione dello stato di crisi, identificato in termini di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a garantire il pagamento integrale e regolare delle obbligazioni scadenti nei prossimi dodici mesi (art. 2 comma 1 lett. a) del CCII), tra le quali dovrebbero ritenersi comprese anche le rate previste dai piani dilazione di debiti scaduti, oltre che di eventuali passività non ancora adempiute, né rateizzate.
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