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Sabato, 14 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Imprese di pulizia con retribuzioni in crescita da luglio

Portata a 15 ore la durata minimo settimanale del part-time

/ REDAZIONE

Sabato, 14 giugno 2025

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Nella giornata di ieri, 13 giugno 2025, è stato sottoscritto tra Agci Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, e Unionservizi Confapi (in rappresentanza datoriale) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti) l’Accordo per il rinnovo della disciplina collettiva applicabile al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, scaduta il 31 dicembre 2024. La nuova disciplina è valida dal 1° giugno 2025 e scadrà il 31 dicembre 2028.

Sul versante retributivo le Parti hanno definito un incremento medio complessivo pari a 215 euro distribuito nel periodo di vigenza contrattuale, comprensivo del recupero inflativo previsto per il ciclo precedente (2021-2024), rapportato al livello 2 della classificazione (parametro 109). Tale incremento si somma all’ultima tranche di aumento prevista dall’accordo 8 giugno 2021 per il prossimo 1° luglio. Le decorrenze di incremento delle retribuzioni sono state fissate a luglio 2025 (50 euro comprensivi dei 10 euro già stabiliti dall’Accordo del 2021), maggio 2026 (35 euro), ottobre 2026 (35 euro), maggio 2027 (30 euro), dicembre 2027 (20 euro), luglio 2028 (25 euro), ottobre 2028 (20 euro), e infine marzo 2029 (10 euro).

Sul versante normativo, in materia di lavoro a tempo parziale, le Parti hanno previsto che per le assunzioni successive alla data del 13 giugno 2025 l’orario minimo settimanale non potrà essere inferiore a 15 ore (precedentemente 14); mentre nel caso di rapporto di tipo verticale e misto tale soglia è stata proporzionata mensilmente in 65 ore (precedentemente 60) e annualmente in 640 ore (precedentemente 600). Confermato invece il limite minimo giornaliero che non può essere inferiore a 2 ore.

Altre novità sono quelle introdotte in favore delle donne vittime di violenza di genere. In particolare, ai 3 mesi di congedo retribuito spettanti ex lege in applicazione dell’art. 24 del DLgs. 15 giugno 2015 n. 80, le Parti hanno aggiunto una proroga fino a ulteriori 90 giorni con indennità pari al 100% della retribuzione corrente; è stato inoltre previsto il diritto per la lavoratrice, compatibilmente con le possibilità organizzative, a richiedere il trasferimento ad altra sede di lavoro, oltre ad esserle riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale (verticale o orizzontale).
Infine, si segnala l’introduzione di un meccanismo volto al consolidamento delle ore di lavoro supplementare, per il quale si rinvia al testo dell’Accordo.

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