Quadro RT con indicazione separata delle partecipazioni rivalutate
Nelle apposite sezioni, vanno indicati i singoli elementi che formano la plusvalenza o minusvalenza
Il quadro RT, dedicato alla dichiarazione delle plusvalenze di natura finanziaria (su partecipazioni, obbligazioni, ecc.) rientranti tra i redditi diversi, vede importanti novità nel modello REDDITI 2025.
Innanzitutto, nelle sezioni contrassegnate dalla lettera “A” (I-A, II-A, ecc.), distinte per tipologia di attività, vanno indicati i singoli dati funzionali al calcolo dei redditi realizzati (plusvalenze o minusvalenze).
Nel dettaglio, ciascuna di tali sezioni accoglie le singole componenti che vanno a formare la plusvalenza o minusvalenza: corrispettivo e costo fiscalmente riconosciuto, nonché eventuali eccedenze di minusvalenze di anni precedenti (o eccedenze di imposte sostitutive non compensate).
Tali plusvalenze o minusvalenze, suddivise per tipologie, sono poi riassunte nelle successive sezioni VI e VII (rispettivamente, per persone fisiche e società semplici).
Nelle sezioni contrassegnate dalla lettera B (I-B, II-B, ecc.) sono, invece, riepilogati i dati calcolati, con liquidazione delle imposte sostitutive dovute (o l’importo che confluisce nel quadro RN, per i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo).
Il contribuente deve, pertanto, indicare nelle specifiche sezioni (distinte per macro classi di attività) i singoli dati per il calcolo delle plusvalenze (o minusvalenze), poi riepilogate (automaticamente dal sistema) nelle successive sezioni.
Una seconda importante novità riguarda, poi, le operazioni riferite ad attività finanziarie per le quali si è proceduto alla rideterminazione a pagamento del costo o valore di acquisto.
In buona sostanza, nelle varie sezioni contrassegnate dalla lettera “A” devono essere riepilogate, su righi distinti, le operazioni riferite ad attività finanziarie per le quali si è proceduto alla rideterminazione del costo o valore di acquisto.
Nel dettaglio, ciascuna di tali sezioni va compilata: nel primo rigo, con indicazione dei singoli dati (corrispettivo e costo o valore di acquisto), nel caso di attività finanziarie non rivalutate; nel secondo rigo, con indicazione dei medesimi dati, nel caso di attività finanziarie rivalutate (flaggando la specifica casella “costo rideterminato”).
A tal proposito, è opportuno ricordare che la disciplina di riferimento in materia di rideterminazione del costo delle partecipazioni di cui all’art. 5 della L. 448/2001 dispone, al comma 6, che l’assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammetta il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell’art. 68 del TUIR: in sostanza, in caso di realizzo di una minusvalenza su una partecipazione il cui valore è stato rideterminato, la stessa non è deducibile e non può essere utilizzata in compensazione di eventuali plusvalenze realizzate.
In tal caso, come risulta anche dalle specifiche tecniche del modello dichiarativo, nelle citate sezioni contrassegnate dalla lettera “A” andranno comunque riportati i singoli dati (corrispettivo e costo o valore di acquisto rideterminato), dando evidenza dell’operazione in perdita sull’attività finanziaria rivalutata, ma il sistema “azzera” automaticamente la minusvalenza (fiscalmente non compensabile), che non sarà quindi riportata nelle successive sezioni VI o VII.
Si ipotizzi, ad esempio, che una persona fisica ceda una partecipazione nel 2024, non rivalutata, il cui corrispettivo è di 575.000 euro e il costo di acquisto è di 975.000 euro: in tal caso, andrà compilata la sezione II-A, riportando i singoli dati nel rigo RT11, e la minusvalenza di 400.000 euro (fiscalmente deducibile) sarà riepilogata nella sezione VI.
Si ipotizzi, invece, che la medesima cessione abbia ad oggetto una partecipazione rivalutata, il cui corrispettivo è sempre di 575.000 e il costo rideterminato è di 975.000 euro: in tal caso, nella sezione II-A andranno riportati i singoli dati nel successivo rigo RT12 (flaggando la casella “costo rideterminato”), ma la minusvalenza di 400.000 euro (non compensabile) sarà automaticamente “azzerata” nella sezione VI.
Nel caso, infine, di compresenza di operazioni su partecipazioni rivalutate e non rivalutate – per la prima, corrispettivo di 575.000 euro e costo rideterminato di 975.000 euro; per la seconda, corrispettivo di 975.000 euro e costo di acquisto di 575.000 euro – si dovranno indicare i singoli dati sui due righi distinti (RT11 e RT12), dando evidenza di entrambe le operazioni, ma la minusvalenza relativa alla partecipazione rivalutata (non compensabile) non sarà rilevata dal sistema che riepilogherà (nella sezione VI) solo la plusvalenza di 400.000 euro.
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