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Venerdì, 6 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Utili tutte le settimane retribuite per la NASpI per eventi di disoccupazione dal 2025

Sul requisito introdotto dalla L. 207/2024, l’INPS precisa che contano tali settimane, se è rispettato il minimale settimanale

/ Luca MAMONE

Venerdì, 6 giugno 2025

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Con la circolare n. 98 pubblicata ieri, l’INPS ha illustrato le disposizioni introdotte in chiave antielusiva dalla legge di bilancio 2025 in merito al nuovo requisito richiesto per la fruizione della NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025.
L’art. 1 comma 171 della L. 207/2024 aggiunge infatti la lett. c-bis) all’art. 3 comma 1 del DLgs. 22/2015, stabilendo che per i lavoratori, i quali nei 12 mesi antecedenti all’evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpI hanno presentato dimissioni volontarie da un lavoro a tempo indeterminato, sarà possibile accedere al beneficio soltanto laddove abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego.

In altri termini, se il lavoratore si dimette da un’azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpI se il nuovo rapporto non è durato almeno 13 settimane.

Si tratta pertanto di un aggravamento dei requisiti necessari per accedere al beneficio in questione, che incide inevitabilmente su tutte quelle ipotesi in cui un lavoratore si fa assumere e successivamente licenziare da un datore compiacente, per ottenere – in modo quindi abusivo – la NASpI.

Nel merito, l’INPS precisa innanzitutto che per evento di disoccupazione si intende la cessazione dal rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Pertanto, la norma in esame trova applicazione per le sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a fare data dal 1° gennaio 2025.

Inoltre, si ricorda che la nuova norma esclude dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità ex art. 55 del DLgs. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. 604/66 che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs. 22/2015, consentono in ogni caso l’accesso alla prestazione NASpI.

Si precisa, poi, che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia un rapporto di lavoro a termine.

Per quanto riguarda il requisito di almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione volontaria dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di cessazione involontaria dal rapporto di lavoro per cui si richiede la NASpI, l’INPS precisa che al fine del diritto alla prestazione sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (ad esempio, quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. “automaticità delle prestazioni” ex art. 2116 c.c.).

Rilevano anche le settimane utili per perfezionare il requisito contributivo

In particolare, si considerano utili:
- i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell’anno solare.

Inoltre, se nel periodo in questione sono presenti anche settimane di contribuzione nel settore agricolo, le stesse sono cumulabili e quindi utili ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione, fermi restando i parametri di equivalenza, che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Infine, nella circolare in commento si precisa che la novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 si riferisce esclusivamente al nuovo requisito delle 13 settimane di contribuzione e, pertanto, nulla cambia con riferimento alla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI, il cui calcolo viene effettuato secondo le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del DLgs. 22/2015.

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