Nuove retribuzioni nei servizi per l’infanzia e scuole materne aderenti Fism
Prevista anche un’una tantum, con importi differenziati per livello, in giugno e in novembre
Il 28 maggio è stato rinnovato per il quadriennio dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 il CCNL che regola il trattamento normativo ed economico per il personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism-Federazione Italiana Scuole Materne.
Il CCNL disciplina il nuovo trattamento economico per il periodo di vigenza della parte economica e le una tantum tese a ristorare ai lavoratori per il periodo di carenza contrattuale.
Previsto un incremento della paga base di 75 euro complessivi, parametrati sul 6° livello della classificazione unica. Tale aumento è distribuito come segue: 30 euro dal 1° giugno 2025, i residui 45 dal 1° settembre 2025. I nuovi minimi retributivi applicabili dal periodo paga di giugno in corso sono pertanto i seguenti: liv. 8, 1.813,96 euro; liv. 7, 1.773,83 euro; liv. 6, 1.614,55 euro; liv. 5, 1.594,49 euro; liv. 4, 1.512,14 euro; liv. 3, 1.465,26 euro; liv. 2, 1.463,14 euro; liv. 1, 1.407,98 euro.
Riconosciuta poi, a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 maggio 2025, un’indennità forfetaria una tantum con importi diversificati fra i livelli retributivi: 340 euro per i livelli 7 e 8; 300 euro per i livelli 4, 5 e 6; 280 euro per i livelli 1, 2 e 3.
Tale indennità, che spetta al personale in forza al 28 maggio 2025, deve essere corrisposta in due tranche di pari importo, rispettivamente con le competenze di giugno 2025 e di novembre 2025.
Tali importi vanno riproporzionati sulla base dei mesi di effettivo lavoro prestato nel periodo di riferimento indicato. Oltre che per i lavoratori con rapporto a tempo parziale in relazione al loro orario lavorativo ridotto.
Le Parti hanno poi previsto per gli anni 2024 e 2025 strumenti di welfare a favore dei lavoratori corrispondenti ai seguenti valori: 200 euro per l’anno 2024; 165 euro per l’anno 2025 per i lavoratori che percepiscono l’assistenza sanitaria integrativa (ASI); 200 euro per l’anno 2025 per i lavoratori a tempo determinato che non percepiscono l’ASI.
Per le annualità 2026 e 2027 il valore del welfare si ridurrà a 100 euro annui nel caso di decorrenza dell’assistenza sanitaria dal 1° gennaio 2026.
Dal 1° settembre 2025 le scuole che applicano questo CCNL dovranno aderire al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. A tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratti di durata iniziale superiore a 3 mesi viene garantita l’assistenza sanitaria integrativa. Il costo di tale copertura, a totale carico del datore, è pari a 7 euro mensili (per 12 mensilità).
Si segnala altresì che a decorrere dal 1° settembre 2025 dovrà essere erogato mensilmente (sulle 13 mensilità), nei confronti di tutto il personale che a tale data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente, un salario di anzianità. Nei seguenti importi: 20 euro per i livelli 5, 6, 7 e 8; 15 euro per i livelli 1, 2, 3 e 4. Tali importi devono considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli maturati al medesimo titolo in applicazione dei rinnovi contrattuali precedenti.
Per il personale assunto a tempo determinato la durata del periodo di prova è stabilita, in linea con l’art. 13 della Legge 13 dicembre 2024 n. 203 (c.d. “Collegato lavoro”), in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni, né superiore a 15 per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi e a 30 giorni per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi. Per i contratti di durata superiore a 12 mesi il periodo di prova sarà pari a 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario.
Il contratto a termine può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i 36 mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: assistenza agli alunni diversamente abili e/o che necessitino di particolari cure e attenzioni; sostegno agli alunni con disabilità certificata; svolgimento di mansioni educative e/o didattiche, nel caso in cui il personale assunto sia privo di abilitazione o dei titoli di cui all’art. 14 del DLgs 13 aprile 2017 n. 65; sostituzione di lavoratori assenti; progettazioni innovative, non prevedibili e che abbiano carattere di straordinarietà.
Sono confermati i limiti percentuali del 30% di utilizzo per il ricorso al contratto a termine e del 20% per le somministrazioni di lavoro, con indicazioni circa le specifiche motivazioni per l’utilizzo.
Si segnala infine che in relazione ai periodi di congedo di maternità o di paternità alternativo, con esclusione degli eventuali periodi di interdizione pre e post partum, sarà corrisposta un’integrazione a quanto erogato dall’INPS tale da consentire alla lavoratrice o al lavoratore di poter percepire il 90% della normale retribuzione mensile netta.
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