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FISCO

Più tempo dal 2026 per l’invio delle Certificazioni Uniche dei professionisti

Il nuovo termine del 30 aprile comporta il differimento al 20 maggio della messa a disposizione della dichiarazione precompilata

/ Massimo NEGRO

Sabato, 14 giugno 2025

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Con l’art. 4 del DLgs. 12 giugno 2025 n. 81, c.d. “decreto correttivo in tema di CPB e adempimenti tributari”, viene ulteriormente modificato l’art. 4 comma 6-quinquies del DPR 322/98, in relazione all’obbligo di trasmettere le Certificazioni Uniche in via telematica all’Agenzia delle Entrate, al fine della predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

Dal 2026, le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Il nuovo termine si applica quindi dalle Certificazioni Uniche 2026 relative ai redditi corrisposti nel 2025, che dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2026.

In relazione alle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, il termine per la trasmissione telematica si allunga quindi di un mese rispetto alla scadenza del 31 marzo che era stata prevista dall’art. 2 comma 5 del DLgs. 5 agosto 2024 n. 108, la quale rimane applicabile solo nel 2025.

Dal prossimo anno, nel nuovo termine del 30 aprile rientreranno anche le Certificazioni Uniche relative alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, per le quali quest’anno i termini di trasmissione telematica sono invece fissati:
- al 17 marzo 2025, in quanto il termine ordinario del 16 marzo era domenica, se riguardano persone fisiche;
- ovvero al 31 ottobre 2025 (termine per la presentazione del modello 770/2025), se riguardano soggetti diversi dalle persone fisiche, poiché si tratta di redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

A seguito del nuovo termine del 30 aprile per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni, si interviene anche in relazione al termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione le dichiarazioni dei redditi precompilate.

Modificando l’art. 1 comma 1-bis del DLgs. 175/2014, viene infatti disposto il differimento dal 30 aprile al 20 maggio del termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione le dichiarazioni dei redditi precompilate relative ai contribuenti titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

Il nuovo termine si applica quindi dai modelli REDDITI PF 2026 precompilati, relativi al periodo d’imposta 2025 dei contribuenti titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, che dovranno essere resi disponibili dall’Agenzia entro il 20 maggio 2026. Peraltro, secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa al DLgs. 81/2025, il differimento al 20 maggio per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata potrebbe essere limitato ai contribuenti titolari di partita IVA, conformemente all’ambito applicativo del nuovo termine del 30 aprile per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche.

Il termine del 30 aprile rimane invece applicabile in relazione alla messa a disposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (modelli 730 e REDDITI PF).

Ritorno alla scadenza annuale per le spese sanitarie

L’art. 5 del DLgs. 81/2025 prevede invece ulteriori modifiche al termine per inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF) da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Mediante la sostituzione dell’art. 12 del DLgs. 8 gennaio 2024 n. 1 (c.d. decreto “Adempimenti”), viene infatti previsto il ripristino del termine annuale, dopo che il suddetto DLgs. 1/2024 aveva messo a regime la periodicità semestrale. Il termine annuale entro cui provvedere all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria sarà individuato con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

In relazione alla decorrenza, è espressamente previsto che il nuovo termine annuale si applichi a partire dai dati relativi al 2025. Pertanto, per effetto della nuova disciplina, viene meno la scadenza del 30 settembre 2025 per l’invio dei dati relativi al primo semestre 2025 (mesi da gennaio a giugno).
Tutti i dati delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2025 dovranno quindi essere trasmessi entro il termine che sarà stabilito dal DM attuativo, il quale scadrà necessariamente nel 2026.

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