Beni strumentali distrutti al bivio tra indennizzo e sostituzione
Il risarcimento va imputato nell’esercizio in cui l’assicurazione liquida il danno
Le immobilizzazioni materiali andate perdute o distrutte per eventi estranei alla gestione ordinaria (ad esempio, in seguito a incendi o calamità naturali) sono considerate come dismesse e vanno eliminate dal bilancio, rilevando una sopravvenienza passiva (nella voce B.14 del Conto economico) pari al relativo valore netto contabile (cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data della perdita, comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stata utilizzata). Se il bene è completamente ammortizzato (valore netto contabile pari a zero), non viene rilevato alcun componente reddituale (documento OIC 16, § 81 - 85).
Fiscalmente, rileva l’art. 101 comma 5 del TUIR, ai sensi del quale sono deducibili le minusvalenze che si originano dalla perdita di beni non “merce” (quindi beni strumentali e patrimoniali) qualora risultino da elementi certi e precisi (quale, ad esempio, la denuncia dell’evento calamitoso alla compagnia assicuratrice). Non si applica, invece, l’art. 102 comma 4 del TUIR, che fa riferimento alla distruzione volontaria di beni non ancora completamente ammortizzati e non anche alle perdite di beni derivanti da cause esterne.
Se il danno è risarcito dalla compagnia di assicurazione, la relativa liquidazione determina la rilevazione, nell’attivo dello Stato patrimoniale, di un credito verso la compagnia stessa e, come contropartita, nella voce “A.5 - Altri ricavi e proventi” del Conto economico, di una sopravvenienza attiva (documenti OIC 12, § 56, e OIC 16, § 85). All’atto dell’erogazione del risarcimento, il credito viene stornato dall’attivo dello Stato patrimoniale.
Quanto all’imputazione temporale in bilancio, i risarcimenti assicurativi devono essere rilevati in base ai principi generali di prudenza e competenza.
Secondo il documento OIC 15 (§ 30), i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste “titolo” al credito, ossia se essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso l’impresa. La circ. Assonime n. 1/2013 ha precisato che “generalmente si ammette che i crediti siano da iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale quando risultino ragionevolmente certi nell’esistenza”. Peraltro, per i “crediti di valore (quali quelli derivanti da risarcimento danni) ... non è certo necessario attendere, ai fini dell’iscrizione in bilancio, la precisa determinazione dell’ammontare purché vi sia la ragionevole certezza dell’esistenza e la possibilità di pervenire ad una stima attendibile della sua entità”.
Con specifico riferimento ai risarcimenti assicurativi, si ritiene che rilevi il momento in cui la compagnia assicuratrice liquida il danno (per tale non intendendosi il momento in cui l’indennizzo viene materialmente corrisposto) e, quindi, viene definita l’entità del risarcimento.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, se viene conseguito a fronte della perdita di un bene strumentale e nello stesso periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento dannoso, il risarcimento costituisce una plusvalenza imponibile (art. 86 comma 1 lett. b) del TUIR) o una minusvalenza deducibile (art. 101 comma 1 del TUIR), di ammontare pari alla differenza fra l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene (artt. 86 comma 2 e 101 comma 1 del TUIR). Secondo la dottrina prevalente (che cita, al riguardo, la riunione degli Ispettori Titolari di Compartimento del 28-29 giugno 1989), in caso di perdita, occorre confrontare l’indennizzo con l’intero costo non ammortizzato.
Ove sia conseguito (in tutto o in parte) in un periodo d’imposta successivo a quello in cui si è verificato l’evento dannoso, l’indennizzo (per il suo intero ammontare o per l’ammontare eccedente rispetto a quello che ha concorso a formare il reddito nei precedenti esercizi) costituisce una sopravvenienza attiva, imponibile per competenza nell’esercizio in cui avviene la relativa liquidazione.
Sia la plusvalenza, sia la sopravvenienza sono frazionabili, a scelta del contribuente, in quote costanti in un massimo di cinque esercizi, se il bene oggetto di risarcimento è stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni (artt. 86 comma 4 e 88 comma 2 del TUIR).
Soltanto qualora l’assicuratore, a seguito dell’evento, reintegri il cespite perduto con un cespite similare o equivalente (per stato d’uso, funzionalità, ecc.) nello stesso esercizio in cui il bene viene perduto, non va rilevata alcuna sopravvenienza (documento OIC 16, § 85). L’ipotesi in esame pare assimilabile alla permuta di un’immobilizzazione materiale destinata alla produzione con un’immobilizzazione materiale simile da destinarsi anch’essa alla produzione, disciplinata dallo stesso documento OIC 16 (§ 83).
In questo caso, il valore d’iscrizione dell’immobilizzazione materiale acquisita è riconosciuto pari al valore contabile netto dell’immobilizzazione materiale ceduta. La vita utile del bene va eventualmente ricalcolata qualora essa differisca da quella precedentemente utilizzata per il bene ceduto.
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