Beni strumentali distrutti al bivio tra indennizzo e sostituzione
Il risarcimento va imputato nell’esercizio in cui l’assicurazione liquida il danno
Le immobilizzazioni materiali andate perdute o distrutte per eventi estranei alla gestione ordinaria (ad esempio, in seguito a incendi o calamità naturali) sono considerate come dismesse e vanno eliminate dal bilancio, rilevando una sopravvenienza passiva (nella voce B.14 del Conto economico) pari al relativo valore netto contabile (cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data della perdita, comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stata utilizzata). Se il bene è completamente ammortizzato (valore netto contabile pari a zero), non viene rilevato alcun componente reddituale (documento OIC 16, § 81 - 85).
Fiscalmente, rileva l’art. 101 comma 5 del TUIR, ai sensi del quale sono deducibili le minusvalenze che si originano ...
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