Domanda per il bonus nuovi nati entro il 16 giugno
Ciò vale per gli eventi verificatisi prima del 17 aprile 2025, data di apertura del servizio per la presentazione della domanda
Il prossimo 16 giugno scade il termine per presentare le domande volte a ottenere il c.d. “bonus nuovi nati” introdotto dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 comma 206 della L. 207/2024) per i genitori con figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 ma in una data antecedente al 17 aprile 2025.
Risulta infatti necessaria la presentazione della domanda all’INPS per ottenere l’erogazione del bonus in questione, il quale è pari a 1.000 euro una tantum per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. In caso di più figli, è necessario presentare una domanda per ogni figlio.
Quanto alle tempistiche, l’INPS con la circolare n. 76/2025 ha chiarito che la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Tuttavia, in caso di evento verificatosi prima del rilascio del servizio di presentazione delle domande, l’Istituto ha chiarito che la domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio indicante la data a decorrere dalla quale il predetto servizio sarebbe stato disponibile (poi comunicata con il messaggio n. 1303/2025; si veda “Bonus nuovi nati da richiedere entro 60 giorni dalla nascita” del 15 aprile 2025).
L’Istituto, nella pagina dedicata alla prestazione in argomento, ha quindi specificato che per gli eventi verificatisi prima del 17 aprile 2025 – data di apertura del servizio per la presentazione delle domande – la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 16 giugno 2025.
Si ricorda che il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale, SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti”; una volta autenticati è sufficiente selezionare la prestazione “Bonus nuovi nati”.
Le domande possono, inoltre, essere presentate mediante:
- la funzione “Bonus nuovi nati” disponibile nell’app INPS mobile;
- il Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Il bonus è richiedibile da uno dei genitori, in alternativa tra loro; se i genitori non sono conviventi, è richiedibile dal genitore che convive con il figlio, mentre, per il genitore incapace di agire o minore di età, la domanda deve essere presentata dal genitore di quest’ultimo che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del nuovo nato.
Al momento della presentazione della domanda, ai fini della sua ammissibilità, il richiedente deve autodichiarare il possesso dei requisiti richiesti per accedere al bonus (quindi, in base alla propria situazione personale: di essere cittadino italiano; la titolarità di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente se cittadino dell’Unione europea; il possesso di una carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente previste dagli articoli 10 e 17 del DLgs. 30/2007, se familiari extracomunitari di un cittadino di un Paese Ue; il possesso di un permesso di soggiorno secondo quanto indicato al § 2 della circ. INPS n. 76/2025, in corso di validità, se cittadini extracomunitari).
Occorre poi indicare la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.
Si ricorda che ai fini dell’accesso al bonus il genitore richiedente, dalla data dell’evento alla data di presentazione della domanda, deve essere residente in Italia; è poi necessario un ISEE nel cui nucleo è presente il figlio per il quale si chiede il contributo non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dalla determinazione dell’indicatore le erogazioni relative all’assegno unico e universale.
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