Legittimazione all’azione individuale ai fiducianti
Se le azioni sono intestate a società fiduciarie ex L. 1966/39, la legittimazione muta solo se si estendono i relativi poteri
La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 13754/2025, ha stabilito che, poiché le società fiduciarie ex L. 1966/39 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione, appartenendo detti titoli ai fiducianti quali effettivi proprietari dei medesimi, la legittimazione all’esercizio dell’azione ex art. 2395 c.c., per il risarcimento dei danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati sulla base di bilanci falsi, deve essere riconosciuta non alla società fiduciaria cui risultano intestati, ma ai singoli fiducianti, in quanto è nel patrimonio di questi ultimi – e non in quello della fiduciaria – che viene ad integrarsi la lesione patrimoniale per il cui risarcimento occorre agire.
Ciò, tuttavia, con l’eccezione rappresentata dal caso in cui, nell’ambito del conferimento dell’incarico alla fiduciaria, sia ravvisabile un più ampio potere di gestione degli stessi titoli, tale da estendersi all’intero complesso di poteri ed obblighi derivanti dall’intestazione dei titoli.
Nel caso di specie, i giudici di merito, sia in primo grado che in appello, escludevano che la società fiduciaria disciplinata dalla L. 1966/39 fosse legittimata ad agire per il risarcimento dei danni subiti dai soggetti i cui titoli erano in gestione fiduciaria, essendo essa titolare dei soli poteri di amministrazione dei beni per conto dei fiducianti, titolari delle partecipazioni e, quindi, unici soggetti legittimati ad agire per la tutela del diritto di proprietà sulle partecipazioni medesime (peraltro, in assenza di espresse previsioni fondanti un potere di rappresentanza processuale in favore dei fiducianti).
Contro questa decisione si eccepiva l’esistenza di un precedente di legittimità (Cass. n. 29410/2020) contrario alle conclusioni dei giudici di merito.
Rispetto a tale motivo di ricorso, la decisione in commento ricorda come le società fiduciarie ex L. 1966/39 non siano istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati; tanto è vero che gli stessi sono sottratti alla soddisfazione dei creditori delle stesse fiduciarie, appartenendo essi ai fiducianti – dotati di una tutela di carattere reale azionabile in via diretta ed immediata – i quali vanno identificati come gli effettivi proprietari dei titoli da loro affidati alla società ed a questa intestati.
Il dato dell’intestazione del bene alla società fiduciaria, quindi, si intende come meramente “formale”, valorizzandosi, di contro, l’elemento “sostanziale” della titolarità del bene stesso in capo al fiduciante. Si tratta di puntualizzazioni che, nel tempo, non solo sono state ribadite dalle Sezioni semplici della Suprema Corte (cfr. Cass. n. Cass. n. 4943/99, Cass. n. 22099/2013 e Cass. n. 3656/2018), ma hanno anche trovato conferma in seno alle Sezioni Unite (cfr. Cass. SS.UU. n. 13143/2022).
Queste ultime, infatti, sottolineando la persistente titolarità in capo al fiduciante di quanto affidato in gestione alla fiduciaria, hanno evidenziato che l’ipotesi di intestazione ex L. 1966/39 deve essere ricondotta alla fiducia c.d. “germanistica”, nella quale il fiduciario assume un compito di amministrazione e gestione patrimoniale senza divenire titolare dei beni in gestione fiduciaria, la cui titolarità – in virtù della correlata segregazione patrimoniale – resta in capo al fiduciante secondo un meccanismo che – diversamente dalla fiducia c.d. “romanistica” – risulta opponibile anche ai terzi.
Alla luce di tali principi, quindi, si ritiene che, con riguardo all’esercizio dell’azione ex art. 2395 c.c., riferita ai danni derivanti dalle minusvalenze dei titoli acquistati sulla base di bilanci falsi, la legittimazione ad agire spetti a questi ultimi, in quanto è nel loro patrimonio – e non in quello della fiduciaria – che viene ad integrarsi la lesione patrimoniale per il cui risarcimento occorre agire.
Rispetto a tali conclusioni, inoltre, i giudici di legittimità non considerano rilevante la invocata decisione n. 29410/2020 della Cassazione che, effettivamente, per come massimata, sembrerebbe raggiungere una differente conclusione, connotata dal riconoscimento alla società fiduciaria della legittimazione ad agire ex art. 2395 c.c. in relazione alle partecipazioni di cui ha la gestione fiduciaria. Dall’esame delle motivazioni, tuttavia, emerge come quest’ultima decisione debba essere riferita all’ipotesi in cui sia ravvisabile, nell’ambito del conferimento dell’incarico di gestione del portafoglio, un più ampio potere di gestione degli stessi titoli, tale da estendersi all’intero complesso di poteri ed obblighi causalmente derivanti dall’intestazione dei titoli; precisazione che consente alla Cassazione n. 29410/2020 di non contraddire il costante orientamento di legittimità al quale la decisione in commento dichiara di conformarsi.
D’altra parte, nel caso in questione i giudici d’appello avevano escluso sia la configurabilità di un danno alla stessa società fiduciaria sia l’esistenza in capo a quest’ultima di poteri di rappresentanza processuale dei fiducianti per effetto delle previsioni statutarie.
Circostanze che confermavano l’impossibilità di porre il precedente del 2020 sul medesimo piano della altre decisioni.
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