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LETTERE

Regole antiriciclaggio del CNDCEC presidio di legalità a tutela della professione

Sabato, 9 agosto 2025

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Gentile Redazione,
evocando riflessioni in un’ottica costruttiva e avocando a sé il compito di farsi portavoce verso il CNDCEC del disagio degli iscritti, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano ha recentemente promosso una rassegna informativa volta a stimolare la riflessione sul quadro normativo antiriciclaggio e sugli obblighi che ne derivano per i professionisti, muovendo alcune considerazioni critiche sulle nuove Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale. È legittimo, anzi utile, che all’interno della Categoria si esprimano valutazioni critiche motivate, purché queste non si traducano in confronti sommari o in letture disallineate rispetto al quadro normativo e istituzionale di riferimento.

La rassegna milanese rivela, per chi si presta a leggere l’intero documento, più che uno scollamento tra “il Consiglio Nazionale e gli iscritti” – come afferma Roberto Tiezzi, Presidente dell’ODCEC di Arezzo nel suo contributo al documento – uno scollamento tra la “Prefazione” a firma della Presidente Caradonna e la valutazione ampiamente positiva indicata nel contributo offerto da Alberto Catalano (Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano) e confermata negli altri contributi tecnici sul tema presenti in rassegna, tra cui quello di Giuseppe Mancini, che, giova rammentare, oltre a rivestire il ruolo di Presidente della Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC di Milano è, insieme ad Antonella Pasini – che descrive in rassegna la Regola Tecnica n. 3 in materia di conservazione documentale – anche componente della Commissione CNDCEC che ha proceduto all’elaborazione delle Regole Tecniche in contestazione.

Andando nel merito e rivolgendo una specifica attenzione al solo contributo che muove critiche severe alle nuove Regole Tecniche dei Commercialisti, si osserva che il confronto proposto dal Presidente Tiezzi in parallelo con le regole tecniche dei Consulenti del lavoro evidenzia – in più punti – semplificazioni interpretative e sovrapposizioni di piani che rischiano di indebolire il valore di un impianto normativo coerente e strutturato. Il Presidente di Arezzo vede “un approccio più rigido e sistemico dei commercialisti” rispetto a “una visione funzionale e più pragmatica adottata dall’Ordine dei CDL”, senza considerare però nella sua analisi “tecnica” che un’ampia parte delle attività poste in essere dai Consulenti del Lavoro è totalmente esonerata da obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell’art. 17 comma 7 del Decreto antiriciclaggio.

Non può sfuggire proprio al Presidente di un Ordine Territoriale che i Commercialisti operano in un contesto professionale più articolato, spesso con implicazioni fiscali, societarie e contabili complesse, in cui una diversa articolazione delle misure di compliance rispetto ai CdL è necessaria e funzionale a garantire una maggiore efficacia sostanziale degli adempimenti.

Quanto alla scelta di questo Consiglio Nazionale, in continuità con le Regole Tecniche del 2019, di non accorpare autovalutazione del rischio dello studio professionale e valutazione del rischio cliente, come invece preferito dai CdL, la stessa è figlia della necessità di garantire il rispetto della norma primaria che, per evidenti motivazioni, distingue i due obblighi: artt. 15 e 16 per la “autovalutazione”, in riferimento alla quale giova rammentare che l’assenza del documento che ne attesta il processo non è direttamente sanzionabile; artt. 17-30 per la “adeguata verifica della clientela”.
Non sarà sfuggito di certo al Presidente Tiezzi che le Regole Tecniche dei CdL ricalcano significativamente (inclusi i salti di intervallo delle scale graduate, corretti dal CNDCEC nell’attuale versione) le Regole Tecniche 2019 dei Commercialisti; così come non sarà sfuggito che, mentre per i CdL l’apposizione del visto di conformità è una prestazione a rischio inerente “poco significativo”, per i Commercialisti, nell’attuale versione delle Regole Tecniche, la stessa prestazione è classificata a rischio inerente “non significativo”.

Parimenti, però, non può e non deve sfuggire la più rilevante misura di semplificazione introdotta dalle Regole Tecniche: l’ampliamento delle prestazioni a rischio non significativo. Proprio su questo fronte, il CNDCEC ha operato un intervento tanto silenzioso quanto efficace, riportando nei fatti nell’alveo dell’autoregolamentazione una serie di esoneri che la legge aveva nel tempo espunto.
L’elencazione delle prestazioni a rischio non significativo è stata significativamente ampliata, ma ciò che merita davvero di essere sottolineato è il risultato sostanziale che ne è derivato: per queste prestazioni, di fatto, l’obbligo di adeguata verifica della clientela è adempiuto mediante regola di condotta, ossia attraverso una procedura che per agilità dell’adempimento va a vantaggio dei Commercialisti tutti e non solo degli studi individuali e di piccole dimensioni.

Questa è una scelta tanto coraggiosa quanto strategica, attraverso la quale il Consiglio Nazionale ha recuperato margini di manovra che la normativa primaria sembrava aver definitivamente chiuso. Non va dimenticato, infatti, che l’esonero previsto per il Collegio Sindacale non incaricato del controllo legale dei conti era stato abrogato con il recepimento della quarta Direttiva; e che, per molte prestazioni analoghe, altre professioni risultano oggi esonerate, mentre i Commercialisti non lo sono.

In tale scenario, l’allargamento dell’area delle prestazioni a rischio non significativo rappresenta un vero e proprio piccolo “miracolo” normativo, che ha consentito di mantenere in vita uno spazio di semplificazione senza scardinare la cornice legale vigente. È anche grazie a questa operazione che si rende oggi possibile coniugare effettività dei presìdi e sostenibilità degli adempimenti, riaffermando il ruolo dell’autoregolamentazione come strumento di equilibrio e razionalità.

Le Regole Tecniche CNDCEC garantiscono un presidio consapevole della legalità, offrendo un riferimento uniforme per adempiere agli obblighi di legge, ridurre l’esposizione al rischio sanzionatorio e tutelare la credibilità della professione, ferma restando l’attività di valutazione che il professionista è tenuto a svolgere per espressa previsione del Decreto e non delle Regole Tecniche.

Da tale ultima constatazione origina la corretta valenza in termini di opponibilità delle Regole Tecniche in sede ispettiva: non costituiscono uno “scudo” automatico dietro cui celarsi con automatismi o meri adempimenti formali che annullano il processo valutativo richiesto dal Decreto, bensì il parametro di riferimento per l’allineamento alla normativa primaria, introducendo connotazioni operative utili a garantirne l’effettiva applicabilità in ambito professionale.

In assenza di Regole Tecniche, la discrezionalità degli accertatori potrebbe essere ben più ampia, attesa la portata degli obblighi imposti dalla norma primaria per una platea estesa e significativamente eterogenea di soggetti obbligati. Le Regole Tecniche rappresentano una guida chiara, coerente e strutturata, a tutela sia del professionista che dell’interesse pubblico, finalizzata a migliorare l’utilizzabilità del sistema senza comprometterne la tenuta giuridica e senza discostarsi dai vincoli normativi imposti dal legislatore e dal Comitato di Sicurezza Finanziaria.

In ultimo, preme evidenziare che, in un contesto normativo sempre più stringente e soggetto a frequenti aggiornamenti a livello europeo, è essenziale che la professione mantenga un presidio unitario e autorevole. Le Regole Tecniche non solo accompagnano il professionista nell’adempimento dei propri obblighi, ma definiscono anche uno standard di qualità e responsabilità che tutela l’interesse pubblico.

Questo CNDCEC – con consapevolezza e senso di responsabilità, nell’interesse della Categoria e del sistema economico – sta portando avanti l’impegno concreto di rafforzare la cultura della legalità, dotare i professionisti di strumenti chiari e condivisi, proteggere la reputazione della Professione, nella consapevolezza che difendere tali valori significa riaffermare la centralità della funzione pubblica del Commercialista, anche nell’ambito della prevenzione e del contrasto a fenomeni gravi quali il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.


Gabriella Viggiano
Consigliera CNDCEC – Area di delega Antiriciclaggio

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