ACCEDI
Sabato, 9 agosto 2025 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Istituzioni socio-assistenziali aderenti ad Anaste con nuove retribuzioni da agosto

A settembre occorre corrispondere il primo rateo dell’una tantum

/ Andrea MEROLA

Sabato, 9 agosto 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Lo scorso 23 luglio è stata siglata l’intesa per il rinnovo della disciplina applicabile agli addetti ai servizi socio-sanitari-assistenziali ed educativi cui si applica il CCNL 27 dicembre 2022 (codice CNEL T131), scaduto il 31 dicembre 2022, come successivamente rinnovato dall’Accordo 28 aprile 2023 (si veda “Una tantum con arretrati per gli addetti ai servizi assistenziali” del 17 giugno 2023), sottoscritto da Anaste per parte datoriale e da Ciu, Snalv-Confsal, Confsal, Cse, Cse-Sanità, Cse-Fulscam e Confelp in rappresentanza dei lavoratori.
La nuova disciplina è valida per il triennio 2023-2025 e le relative modifiche apportate sono in vigore dal 1° agosto 2025.

Per quanto riguarda le novità di carattere economico, si segnala a decorrere dal corrente mese di agosto la previsione di un incremento medio dei minimi tabellari pari a 85 euro, rapportato al livello 4 della classificazione da riparametrare per gli altri livelli di inquadramento. I nuovi importi applicabili da agosto 2025 sono: liv Q, 2.130,15 euro; liv. 10, 1.972,13 euro; liv. 9, 1.893,48 euro; liv. 8, 1.769,59 euro; liv. 7, 1.752,93 euro; liv. 6, 1.696,37euro; liv. 5, 1.637,06 euro; liv. 4, 1.562,10 euro; liv. 3S, 1.525,03 euro; liv. 3, 1.487,96 euro; liv. 2, 1.390,12 euro; liv. 1, 1.295,43 euro.

È prevista inoltre, a copertura dei 31 mesi di carenza contrattuale compresi tra gennaio 2023 e luglio 2025, la corresponsione di un’indennità forfetaria una tantum pari a 300 euro complessivi da erogarsi in tre tranche, rispettivamente con le retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2025. Tale una tantum, spettante ai soli dipendenti in forza alla data del 23 luglio scorso, si riduce a 200 euro per coloro che sono stati assunti nel 2024 e a 100 euro per gli assunti nel 2025.
In mancanza di indicazioni relative alla distribuzione dell’importo complessivo tra le tre decorrenze individuate, si ipotizza che nelle prossime settimane le Parti possano diffondere un verbale di intesa relativo alle sue modalità di rateizzazione. In assenza di tale intesa riteniamo che l’importo complessivo debba essere ripartito in 3 quote di pari misura, ciascuna pari a un terzo del totale.

Sul versante normativo, si segnalano le modifiche apportate all’art. 25 del CCNL, contenente la regolamentazione del lavoro a tempo determinato, e in particolare l’introduzione di nuove causali che legittimano l’estensione da 12 a 24 mesi della durata massima del contratto (in sede sia di stipula iniziale che di successiva proroga).

Novità significative attengono anche al trattamento di malattia, con la previsione di un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera per i primi 4 eventi di malattia nel corso dell’anno solare e per tutti i casi di ricovero ospedaliero (compresi i relativi giorni di prognosi), day hospital e patologie gravi e continuative che comportino terapie salva-vita.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a integrare l’indennità corrisposta dall’INPS fino all’80% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno di malattia e fino a concorrenza del 100% dal 21° fino al 180° giorno di malattia.

Con riferimento all’infortunio sul lavoro è stato previsto che per i primi 4 giorni di assenza il datore di lavoro corrisponda al lavoratore un’indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera; oltre il 4° giorno il datore sarà tenuto a integrare l’indennità INPS fino a concorrenza del 100% della retribuzione giornaliera.

In materia di tutela della genitorialità l’Accordo ha disposto l’integrazione al 100% della retribuzione mensile dell’indennità spettante durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio (c.d. “astensione obbligatoria”), da distribuirsi fra INPS e datore di lavoro.

In tema di diritto allo studio il monte annuo di 170 ore di permessi è innalzato a 190 ore; mentre per quel che concerne la formazione continua le ore annuali aumentano da 20 a 40.

L’Accordo ha altresì stabilito che il servizio di pronta disponibilità, salvo casi emergenziali e imprevedibili, debba obbligatoriamente essere regolato a livello regionale o aziendale.
Per le altre novità, tra le quali si segnano anche quelle in tema di classificazione del personale, si rinvia al testo integrale dell’Accordo.

TORNA SU