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Martedì, 17 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Nessun particolare pericolo in vista per la responsabilità dei commercialisti

Martedì, 17 marzo 2026

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Gentile Redazione,
l’incendio divampa, a quanto leggo nell’articolo di Savino Gallo (si veda “Commercialisti: «Da chiarire i confini della responsabilità professionale»” del 14 marzo), ma anche da altre fonti.
Spiace vedere i vertici della mia categoria sollevarsi in una protesta degna di miglior causa.
Eppure basta leggere con il necessario distacco (ma non nego che anche la mia prima reazione sia stata piuttosto allarmata...) l’ordinanza n. 5635/2026 della Cassazione per rendersi conto che nessun particolare pericolo è all’orizzonte: la Cassazione sanziona, a mia parere giustamente, un collega poco scrupoloso e troppo incline a favorire il cliente assistito.

Stiamo ai fatti di causa: A.S., commercialista, tiene la contabilità della ditta individuale di L.M.M., esercente attività di pulizie. Dopo di che, inspiegabilmente (ma, forse, per motivi facilmente intuibili) L.M.M. (repetita iuvant: titolare di una ditta individuale di pulizie... absit iniuria verbis...) decide di predisporre in autonomia la dichiarazione dei redditi, incaricando successivamente il medesimo A.S. di provvedere alla trasmissione telematica. Dal controllo della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate riscontra che sono stati portati in deduzione costi non documentati per compensi corrisposti per prestazioni occasionali e sono stati dedotti i costi di carburante in misura piena anziché nella percentuale di legge (si tratta evidentemente di carburante destinato alle autovetture).

Mi pare si possa assumere per assodato che i suddetti costi per prestazioni, non documentati, non fossero rilevati in contabilità, perché nessun consulente è mai stato sanzionato per concorso, a causa della mancata conservazione dei documenti di spesa da parte del contribuente assistito.
Pare quindi logica conseguenza dedurre che il commercialista A.S. abbia correttamente tenuto la contabilità e che il cliente L.M.M. abbia ritenuto eccessivo l’ammontare di reddito imponibile che ne risultava (accade...). A questo punto, sempre supponendo, lo sprovveduto collega, nell’ingenuo tentativo di dissociare la propria responsabilità, ha consentito che l’esperto di pulizie L.M.M. (non è dato sapere con quali competenze tributarie) redigesse la propria dichiarazione dei redditi, inserendo costi che non risultavano dalla contabilità tenuta dal medesimo A.S., accettando infine l’incarico di provvedere alla mera trasmissione della dichiarazione.

Un’ultima supposizione: è possibile che A.S. abbia assistito L.M.M. anche nella redazione della dichiarazione, per evitare che costui commettesse un qualche errore (capita anche a noi “esperti”).
O davvero vogliamo credere che il cliente che ci affida la tenuta della contabilità poi viene in studio (magari per fare le pulizie) e, già che c’è, preleva i dati contabili e redige la dichiarazione dei redditi, per poi farla trasmettere a noi?

Il testo dell’ordinanza è inequivocabile nell’individuare la responsabilità del professionista nella circostanza che, seppure mero incaricato della trasmissione della dichiarazione redatta da terzi, egli “qualora incaricato altresì della tenuta delle scritture contabili” ha la possibilità (da cui l’onere) di verificare che i dati della dichiarazione siano conformi a quelli della contabilità.
A me pare che, con minor scalpore, la nostra categoria avrebbe dovuto prendere le distanze da simili colleghi.


Gianni Fontanesi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia

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