Nuovi accertamenti esecutivi, niente sanzione per omesso versamento
Il coordinamento tra vecchio e nuovo regime, previsto dalla legge, esclude l’irrogazione di qualsiasi sanzione «aggiuntiva»
A decorrere dal 1° luglio 2011, gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto i periodi d’imposta 2007 e successivi avranno la caratteristica di essere atti immediatamente esecutivi nel senso che decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento di quanto accertato, senza che sia stato effettuato l’adempimento e previo affidamento delle somme dovute, l’agente della riscossione potrà procedere ad esecuzione forzata.
In proposito, dovrà essere inserita nella motivazione di detti atti “l’intimazione ad adempiere, entro il termine per la proposizione del ricorso, all’obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati”, oppure, in caso di tempestiva impugnazione, degli importi dovuti a titolo provvisorio.
C’è da chiedersi cosa accade se ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41