Studi di settore «nulli» se lo scostamento è solo del 17%
Secondo la Provinciale di Lecce, l’accertamento non è valido perché tale percentuale non può configurare una «grave incongruenza»
È nullo l’accertamento fondato sull’applicazione degli studi di settore se la divergenza tra i ricavi accertabili e quelli dichiarati risulta soltanto del 17%, atteso che tale dato non integra la “grave incongruenza” richiesta dalla norma ai fini dell’applicabilità di tale strumento accertativo. In questi termini si è espressa la C.T. Prov. Lecce, con la sentenza n. 47/02/11 del 1° febbraio 2011.
La pronuncia nasce da un avviso di accertamento, con cui l’Ufficio competente, sulla base dell’applicazione degli studi di settore, aveva rettificato i ricavi dichiarati da una srl e aveva rideterminato, quindi, il suo reddito ai fini IRES e IRAP, accertando, inoltre, una maggiore IVA dovuta.
La società impugnava l’atto impositivo presso la Commissione ...
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