Il dubbio su idoneità ed efficacia dei modelli non salva la società
L’incertezza deve riguardare l’integrazione del reato nell’interesse o vantaggio dell’ente
Nel caso di integrazione di reati presupposto da parte dei vertici di una società (nel caso di specie una banca), l’assoluzione dell’ente dalla responsabilità ex DLgs. 231/2001 si impone solo in caso di dubbio circa la commissione dei medesimi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ma non qualora vi sia incertezza in ordine all’idoneità o efficace implementazione dei modelli organizzativi.
È questo uno tra i profili interpretativi della disciplina della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001 preso in esame dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano nell’articolata sentenza del 3 gennaio 2011.
Ai vertici di una banca quotata (amministratore delegato e direttore generale) venivano contestate plurime condotte penalmente ...
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