Mediazione: solo con l’incontro si supera la condizione di procedibilità
Il Ministero chiarisce che la condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore
Il Ministero della Giustizia, con circolare del 4 aprile 2011, ha indicato la corretta interpretazione circa alcuni profili problematici inerenti l’applicazione delle previsioni contenute nel DLgs. n. 28/2010 nonché nel DM n. 180/2010. In materia di regolamento di procedura e con particolare riferimento alla conclusione del procedimento di mediazione, la circolare ha chiarito che, per le materie per le quali vige la condizione di procedibilità, “... per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l’unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell’organismo di mediazione”. Al di là della conclusione interpretativa a cui giunge il Ministero, da ritenersi peraltro assolutamente ...
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