Revisori: regole ad hoc per dimissioni e risoluzione
Il DLgs. 39 ha previsto per la prima volta la possibilità di dimettersi dall’incarico o risolvere il contratto
Nonostante la dottrina ammettesse già in passato la possibilità, per il revisore, di dimettersi dall’incarico e, per il revisore e la società revisionata, di risolvere consensualmente il contratto di revisione, il DLgs. 39/2010 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina positiva in merito.
L’art. 13, comma 4 del DLgs. 39/2010 stabilisce, infatti, che:
- il revisore o la società di revisione incaricati della revisione legale possono dimettersi dall’incarico, salvo il risarcimento del danno;
- il contratto con il quale è conferito l’incarico di revisione legale può essere risolto consensualmente.
Come sottolineato da Assonime (circ. 3 maggio 2010 n. 16), con le dimissioni dall’incarico si realizza lo scioglimento anticipato del rapporto
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