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Fatture ideologicamente e materialmente false senza soglia di punibilità

Per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 rileva solo l’efficacia probatoria del documento utilizzato

/ Maurizio MEOLI

Martedì, 20 dicembre 2011

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Anche l’utilizzo di fatture (o altri documenti equipollenti) materialmente false integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 (priva di soglie di punibilità), e non quella di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000 (punibile solo al superamento di specifiche soglie di punibilità), dal momento che a rilevare è l’efficacia probatoria, in base alle norme tributarie, del documento utilizzato per la dichiarazione fraudolenta e non la distinzione tra falsità ideologica e materiale. A stabilirlo è la Cassazione, nella sentenza 19 dicembre 2011 n. 46785, confermando l’orientamento più rigoroso, e prevalente, dei Giudici

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