Fatture ideologicamente e materialmente false senza soglia di punibilità
Per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 rileva solo l’efficacia probatoria del documento utilizzato
Anche l’utilizzo di fatture (o altri documenti equipollenti) materialmente false integra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti, di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 (priva di soglie di punibilità), e non quella di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000 (punibile solo al superamento di specifiche soglie di punibilità), dal momento che a rilevare è l’efficacia probatoria, in base alle norme tributarie, del documento utilizzato per la dichiarazione fraudolenta e non la distinzione tra falsità ideologica e materiale. A stabilirlo è la Cassazione, nella sentenza 19 dicembre 2011 n. 46785, confermando l’orientamento più rigoroso, e prevalente, dei Giudici
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