Solo la restituzione del denaro salva dalla «231»
Per la revoca della misura interdittiva applicata in via cautelare occorre mettere a disposizione il profitto conseguito e non beni equivalenti
Nell’ambito della responsabilità amministrativa degli enti (DLgs. 231/2001), per ottenere la revoca della misura interdittiva applicata in via cautelare è necessario mettere a disposizione l’intera somma di denaro costituente il profitto conseguito dal reato presupposto, non potendosi considerare anche il valore dei beni strumentali dell’azienda sottoposti a sequestro preventivo.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6248 del 16 febbraio 2012.
Nel caso di specie, una srl, mediante le false dichiarazioni rese dal suo amministratore, conseguiva contributi non dovuti per oltre 800 mila euro, con integrazione della fattispecie di cui all’art. 316-ter del codice penale. In quanto reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001, ...
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