Il «rebus» del sindaco unico nelle spa
Negli ultimi mesi, hanno continuato ad affastellarsi provvedimenti e interpretazioni volti a dirimere le travagliate norme sui collegi sindacali e sul sindaco unico nelle spa e nelle srl. Da ultimo, si sono espressi sul tema il Notariato di Milano, il CNDCEC e Assonime.
Secondo il Notariato di Milano, un revisore (o una società di revisione) può essere investito dei controlli di legalità. La tesi non trova però d’accordo né il CNDCEC né Assonime, secondo cui sarebbe un assurdo che la società di revisione potesse esercitare le funzioni del collegio sindacale ex art. 2403 c.c.
Finora, almeno un caso è comunque sfuggito all’analisi, ossia l’ipotesi di un sindaco unico in una spa, legittimamente nominato nelle more del DL 183/2011, che oggi, con la nuova versione dell’art. 2397, non può trovare spazio in una spa, nella quale solo il collegio sindacale può infatti essere investito delle funzioni di controllo di legalità.
In tal caso, dunque, il sindaco unico può rimanere in carica?
Si ritiene che la risposta sia negativa: non esistendo più quest’organo monocratico, l’assemblea dovrà essere riconvocata per la costituzione di un nuovo organo, il collegio sindacale (collegiale). Qualora l’assemblea non proceda, il sindaco unico dovrà farsi parte attiva per chiedere agli amministratori la convocazione dell’assemblea.
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