La mancata terzietà nel reclamo tributario
In ambito tributario, è stato introdotto il nuovo istituto della mediazione, istituto che passa attraverso un atto definito “reclamo”. Dallo scorso 1° aprile, infatti, per ogni controversia avente ad oggetto atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, il cui valore sia inferiore a 20mila euro, è obbligatoria la presentazione del reclamo; in sua assenza, la proposizione diretta del ricorso fa sì che questo venga dichiarato inammissibile.
Per poter essere impugnato, ciascun atto emesso (solo ed esclusivamente) dall’Agenzia delle Entrate necessita della proposizione dell’atto definito “reclamo”, che non è altro che l’anticipazione del ricorso o, meglio ancora, si identifica in toto col ricorso: qualora il reclamo non avesse esito positivo o non si trovasse l’accordo con il soggetto deputato a decidere sul reclamo, il reclamo stesso diventerebbe ricorso.
Un aspetto controverso riguarda, però, la totale assenza di terzietà di questo istituto: il soggetto a cui indirizzare e notificare il reclamo, infatti, dovrebbe essere un soggetto terzo; in realtà, tale non è, perché si tratta del medesimo soggetto che ha emesso l’atto reclamabile. In altre parole, il soggetto che decide coincide con il soggetto che ha emesso l’atto impugnato.
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