Niente registro dell’1% sulle locazioni di strumentali imponibili IVA
Secondo la Regionale della Lombardia, si tratterebbe di un’imposta «aggiuntiva» in contrasto con la direttiva comunitaria in materia di IVA
Nonostante quanto previsto dalla normativa italiana, sui contratti di locazione di fabbricati strumentali che scontano l’IVA in regime d’imponibilità, l’imposta di registro non può trovare applicazione nella misura dell’1%, perché si traduce in un’imposta “aggiuntiva” sul volume d’affari che si pone in contrasto con il divieto sancito dall’art. 401 della Direttiva 2006/112/CE.
Questa la statuizione di principio che si evince dalla sentenza n. 138 della sezione 49 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 25 ottobre 2012 e depositata il 30, con la quale i giudici di secondo grado hanno respinto l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della sezione 40 della Commissione
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