Per le aree fabbricabili, imponibile IMU il valore venale in comune commercio
La legge individua come base imponibile tale valore e non il prezzo di compravendita
È noto che per l’IMU – così come per l’ICI – la base imponibile delle aree fabbricabili è costituita (art. 5, comma 5, del DLgs. n. 504/92) dal valore “venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”.
Parecchi Comuni, ai fini dell’IMU come già per l’ICI, individuano in apposite tabelle i valori minimi delle aree edificabili.
Ai fini dell’ICI, ciò derivava dall’art. 59, comma 1, lett. g) del DLgs. n. 446/97: “Con ...
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