Gli Uffici periferici dell’Agenzia fanno confusione sulla cedolare secca
Gentile Redazione,
la cedolare secca è stata esaminata da diverse circolari ministeriali dal 2011 a oggi, ma purtroppo alcuni aspetti importanti non sono mai stati oggetto di chiarimenti sufficienti e ne sono prova le indicazioni (costose) assolutamente confuse che gli Uffici periferici forniscono ai contribuenti.
Un discorso a parte meriterebbe anche il complesso sistema adottato (salvo quello previsto in sede di registrazione del contratto ottimo tramite SIRIA) per gestire l’opzione di adesione e di revoca al sistema stesso.
Se pare a tutti chiaro che la circolare n. 20/2012 ha sancito la validità fino a revoca dell’opzione esercitata corredata degli estremi di registrazione del contratto in UNICO 2012 relativamente ai contratti già in essere, la cosa non appare altrettanto chiara agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti, ad esempio a Trento come a Rovereto (TN), se nel 2012 si chiedeva se fosse necessario rinnovare l’opzione esercitata in UNICO per poter conservare il regime della cedolare, si otteneva la risposta che era necessario presentare un modello 69 per confermare l’opzione.
Se eri in ritardo rispetto alla scadenza annuale, dovevi (fino all’emanazione della circolare n. 47/2012) pagare una sorta di ravvedimento operoso rapportato alla teorica imposta di registro annuale, mentre adesso pare che sia richiesto (in assenza di versamento dell’imposta di registro annuale, come peraltro è ovvio succeda, giacché quasi nessuno pensa di ripassare alla tassazione normale) il versamento previsto per la remissione in bonis di 258 euro onde garantirsi il mantenimento del regime. Altro che comportamento concludente.
Sarebbe, quindi, auspicabile che una circolare dicesse a chiare lettere:
- se l’opzione esercitata in UNICO 2012 sia da ritenersi valida fino a revoca;
- se questo valga anche in caso di proroga del contratto, dato che gli estremi del contratto stesso sono già in possesso dell’Amministrazione finanziaria e non vi è certo intralcio o altro problema di sorta all’attività di verifica;
- se i versamenti di sanzioni inutili richieste dagli Uffici durante il 2012 possano eventualmente essere oggetto di richieste a rimborso (date le indicazioni sbagliate date in merito).
Mi permetto di far notare, poi, come si sia creata in modo assurdo una complicanza (presentazione del modello 69), dato che si poteva istituire a regime la possibilità di esercitare l’opzione per la cedolare in dichiarazione senza scomodare contribuenti e gravare di lavoro gli Uffici per presentare un modello che, come testimonia UNICO 2012, poteva tranquillamente essere evitato.
Vi prego di volervi fare parte attiva nell’invocare, da parte dell’Amministrazione finanziaria, un chiarimento definitivo. Chiarimento che dovrebbe intervenire prima delle dichiarazioni 730 e UNICO, altrimenti gli addetti al settore sarebbero costretti ad arrovellarsi nel dubbio circa la possiblità di applicare la tassazione con cedolare o meno, oltre a interrogarsi sul destino dei relativi contratti di locazione, con innumerevoli discussioni e diatribe con i clienti.
Giorgio Manfioletti
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento
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