Il «nuovo» redditometro non prevede l’esenzione dalla denuncia penale
Per poter escludere l’obbligo occorre una norma specifica come in passato il legislatore ha fatto per coefficienti presuntivi di redditività e studi di settore
Fra le problematiche più delicate del “nuovo” redditometro, in attesa di decollo a seguito dell’attesa pubblicazione dei documenti di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate, si pone quella dell’esistenza o meno dell’obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica per i reati eventualmente riscontrabili (dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione ex artt. 4 e 5 del DLgs. 74/2000), ove siano superate le relative soglie di punibilità.
Il problema è diverso da quello dell’utilizzazione delle risultanze del redditometro quali presunzioni fondanti l’affermazione della responsabilità penale per tali reati, che va risolto alla stregua del noto principio della “non automatica trasferibilità in campo penale delle presunzioni tributarie”,
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41