Detrazione del 55-65% anche per gli immobili locati
Secondo i giudici trevigiani l’agevolazione spetta al titolare del fabbricato a prescindere dalla sua destinazione commerciale
In materia di detrazione IRPEF/IRES delle spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1 commi 344-347 della L. n. 296/2006, non è necessario indicare nelle fatture i numeri civici degli immobili sui quali sono stati eseguiti gli interventi agevolati e l’agevolazione spetta al titolare del fabbricato a prescindere dalla sua destinazione commerciale.
Lo ha affermato la C.T. Prov. di Treviso nella sentenza del 27 maggio 2013 n. 45/01/13, che presenta un secondo elemento di interesse su cui soffermarsi.
Come noto, i citati commi da 344 a 349 hanno introdotto una detrazione d’imposta, pari al 55% delle spese sostenute, in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Da ultimo, l’art. ...
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